C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 30/10/2019 – Delibera – Reclamo società FCD. CASALOLDO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 6.10.2019 tra Pegognaga / Casaloldo C.U. n. 13 della delegazione di Mantova datato 10.10.2019

Reclamo società FCD. CASALOLDO Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 6.10.2019 tra Pegognaga / Casaloldo

C.U. n. 13 della delegazione di Mantova datato 10.10.2019

La società CASALOLDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. Che ha squalificato il calciatore BANDERA Alessandro per 3 Gare per atto violento nei confronti di un avversario. La reclamante chiede una riduzione della sanzione in quanto non si è trattato di violenza ma di una spinta facendo cadere l'avversario.

La Corte Sportiva di Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dall'attuale regolamento, osserva: ai sensi dell'art. 76 del CGS prevede chiaramente che il reclamo deve essere preannunciato. La reclamante ha inviato il reclamo con Raccomandata in data 12/10/2019 senza preventivamente preannunciarlo, pertanto il reclamo stesso non può trovare accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto Questa Corte

                                                         RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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