C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 07/11/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CALCIO NERVIANO 1919 – Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 13.10.2019 tra U.S. Villa Cortese / A.S.D. Calcio Nerviano 1919 C.U. n. 15 della Delegazione di Legnano datato 15.10.2019

Reclamo società ASD CALCIO NERVIANO 1919 - Camp. 2° Categoria Gir. N

Gara del 13.10.2019 tra U.S. Villa Cortese / A.S.D. Calcio Nerviano 1919

C.U. n. 15 della Delegazione di Legnano datato 15.10.2019

La società ASD CALCIO NERVIANO 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore VALDEZ BARRIENTOS CRISTIAN ANTONI sino al 13.10.2022 - per aver colpito con una testata, diretta al naso, l’arbitro - chiedendo la riduzione della squalifica.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, nonché sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso in modo chiaro, dettagliato ed inconfutabile come il calciatore VALDEZ BARRIENTOS, dopo essere stato espulso, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, dando una testata diretta al naso che provocava dolore, dovuto alla botta, senza epistassi né particolari conseguenze fisiche.

Il suddetto deprecabile comportamento deve essere assolutamente censurato e il calciatore sanzionato per l’atto di violenza posto in essere senza alcuna giustificazione. Tuttavia, rilevato che l’arbitro non ha riportato lesioni se non una forte botta che ha provocato dolore, questa Corte ritiene – secondo i normali canoni adottati – di ridurre la squalifica al minimo previsto per tali infrazioni nei confronti dell’arbitro, ovvero due anni di squalifica.

Tanto premesso e ritenuto

ACCOGLIE

il reclamo proposto e riduce la squalifica del calciatore VALDEZ BARRIENTOS CRISTIAN ANTONI sino al 13.10.2021. Dispone l’accredito della relativa tassa.

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