C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 14/11/2019 – Delibera – Reclamo società NUOVA ASS. CALCIO CURTATONE Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 20.10.2019 tra Nuova Associazione Calcio Curtatone / Marmirolo C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

Reclamo società NUOVA ASS. CALCIO CURTATONE Camp. 1° Categoria Gir. H

Gara del 20.10.2019 tra Nuova Associazione Calcio Curtatone / Marmirolo

C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

La società NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO CURTATONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Giovanni VINCENZI per aver commesso atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La Corte Sportiva di Appello osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, risulta in modo chiaro, dettagliato ed inconfutabile come il calciatore Giovanni VINCENZI abbia colpito un giocatore avversario in modo consapevole e volontario con il pallone a distanza di gioco.

Per il suddetto comportamento deve essere confermata la squalifica nella misura già comminata dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica comminata dal G.S.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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