C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/11/2019 – Delibera – Reclamo società ASD SANT’ANGELO Camp. Giovanissimi. Reg. U15 Gir. D Gara del 20.10.2019 tra Sant’Angelo / Trevigliese C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

Reclamo società ASD SANT’ANGELO Camp. Giovanissimi. Reg. U15 Gir. D

Gara del 20.10.2019 tra Sant’Angelo / Trevigliese

C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

La società A.S.D SANT’ANGELO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica fino al 21/10/2020 al calciatore RAHO Andrea per aver colpito l’arbitro con due schiaffi violenti alla nuca.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentita la società reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva.

L’arbitro sentito a chiarimenti da questa Corte si è posto in contraddizione con quanto scritto nel rapporto di gara in merito alla natura violenta del gesto, tale da non aver provocato alcun dolore.

Pertanto si deve ritenere che gli schiaffi alla nuca non possano essere ricondotti alla fattispecie prevista dall’Art. 16 comma 4 bis del CGS.

Ne consegue che la sanzione comminata al calciatore merita di essere mitigata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore RAHO Andrea fino al 30/03/2020 e dispone la restituzione della tassa regolarmente versata.

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