C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/12/2019 – Delibera – Reclamo società G.S.D. PREGNANESE – Camp. 2 ° Categoria Gir. Q Gara del 17.11.2019 tra Victor Rho / G.S.D. Pregnanese C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 21.11.2019

 

Reclamo società G.S.D. PREGNANESE - Camp. 2 ° Categoria Gir. Q

Gara del 17.11.2019 tra Victor Rho / G.S.D. Pregnanese

C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 21.11.2019

La Società GSD PREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il suo allenatore BRESCIA Stefano, sino al 30 aprile 2020 per aver gravemente insultato ed offeso il direttore di gara con espressioni blasfeme e con espressioni razziste gravemente discriminatorie, sostenendo che il BRESCIA aveva insultato l'arbitro ma non in maniera né grave nè razzista e nè discriminatoria.

La reclamante chiedeva una riduzione della sanzione comminata dal G. S. in quanto eccessiva e spropositata rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale e dal relativo supplemento di rapporto, che si rammenta essere entrambi fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile il grave comportamento tenuto dal tecnico BRESCIA Stefano che ha offeso in maniera grave e razzista l'arbitro e che ha costituito il fondamento della decisione del Giudice Sportivo.

Stesso comportamento offensivo e razzista è stato tenuto dai sostenitori della società G.S.D. PREGNANESE.

Ciò nonostante, l’attento ed approfondito esame di questa Corte sulla gravità del comportamento offensivo tenuto dal BRESCIA Stefano, giustifica una mitigazione della squalifica comminata.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, codesta Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIDUCE

 

la squalifica comminata a BRESCIA Stefano sino al 15 marzo 2020, conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’accredito della relativa tassa.

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