C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 19/12/2019 – Delibera – Reclamo società GSD PALADINA – Camp. Allievi Prov. U17 Gir. A Gara del 01.12.2019 tra Paladina / Ponteranica C.U. n. 21 della Delegazione di Bergamo datato 06.12.2019

Reclamo società GSD PALADINA - Camp. Allievi Prov.  U17 Gir. A

Gara del 01.12.2019 tra Paladina / Ponteranica

C.U. n. 21 della Delegazione di Bergamo datato 06.12.2019

La Società GSD PALADINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il suo allenatore SISANA Gabriele sino al 19.01.2020 per aver insultato ed offeso il direttore di gara.

La reclamante chiedeva una riduzione della sanzione comminata dal G. S. in quanto eccessiva e spropositata rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile che il SISANA ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro, unitamente a manifestazioni di protesta.

Tale comportamento giustifica una lieve mitigazione della squalifica in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIDUCE

la squalifica comminata a SISANA Gabriele sino al 05 gennaio 2020 e dispone l’accredito della relativa tassa.

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