C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/01/2020 – Delibera – Reclamo società ACD MEDIGLIESE Camp. 1° Categoria Gir. L Gara del 17.11.2019 tra Medigliese/Brera C.U. n. 24 del CRL datato 28.11.2019

Reclamo società ACD MEDIGLIESE   Camp. 1° Categoria Gir. L

Gara del 17.11.2019 tra Medigliese/Brera

C.U. n. 24 del CRL datato 28.11.2019

La Società ACD MEDIGLIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che il calciatore VAIANI Federico era in posizione regolamentare ai sensi dell'Art. 10, comma 7, del CGS.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come ha correttamente affermato il GS nella decisione impugnata, la società ACD MEDIGLIESE ha effettivamente impiegato Federico VAIANI nella gara in epigrafe in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la sanzione a tempo sino al 5.12.2019 disposta dal GS con decisione pubblicata sul CU n. 14 del 7.11.2019.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto, disponendo l’addebito della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it