C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/01/2020 – Delibera – Reclamo società U.S.O. ZANICA Camp. 2° Categoria Gir. C Gara del 08.12.2019 tra Foresto Sparso Sp. Sen Academy / U.S.O. Zanica C.U. n. 22 della Delegazione di Bergamo datato 12.12.2019

Reclamo società U.S.O. ZANICA   Camp. 2° Categoria Gir. C

Gara del 08.12.2019 tra Foresto Sparso Sp. Sen Academy / U.S.O. Zanica

C.U. n. 22 della Delegazione di Bergamo datato 12.12.2019

La Società U.S.O. ZANICA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il suo giocatore PANSERI Fabio per 3 (tre) gare per aver spinto il direttore di gara, chiedendone la riduzione poiché l'atto non sarebbe stato fatto in modo volontario.

La reclamante chiedeva una riduzione della sanzione comminata dal G. S. in quanto eccessiva e spropositata rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile che il PANSERI andava volontariamente addosso all'arbitro colpendolo.

Tale comportamento, stante la palese volontarietà, non giustifica alcuna mitigazione della squalifica.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica al giocatore Panseri Fabio di 3 (tre) gare, disponendo l’addebito della tassa, se non ancora versata.

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