C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2019 – Delibera – gara del 27/ 8/2019 C.O.S.O.V. – ORATORIO LOMAGNA A.S.D.

gara del 27/ 8/2019 C.O.S.O.V. - ORATORIO LOMAGNA A.S.D. Dal rapporto di gara, sentito l'arbitro e dal supplemento di rapporto si rileva che all'8º del secondo tempo l'impianto d'illuminazione del terreno di gioco cessava di funzionare regolarmente per cui il direttore di gara sospendeva la gara per circa 40 minuti al fine di consentire eventuali ripristini tuttavia nessuno era in grado di far funzionare l'impianto per cui al direttore di gara non rimaneva sospendere la gara in via definitiva.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 1 punto 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società C O S O V rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società C O S O V, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.,

la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

 

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