C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2019 – Delibera – gara del 28/ 8/2019 GRUMULUS A.S.D. – CALCIO S.STEFANO

gara del 28/ 8/2019 GRUMULUS A.S.D. - CALCIO S.STEFANO Prima dell'inizio della gara ed a seguito di sopralluogo il direttore di gara verificava che una zona dell'area d'angolo e parte dell'area di rigore adiacente non era sufficientemente illuminata a causa di un riflettore che era spento: il dirigente locale appositamente interpellato faceva presente di aver richiesto più volte l'assistenza che tuttavia non aveva avuto esito.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 1 punto 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Grumulus rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Grumulus, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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