C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 04/09/2019 – Delibera – gara del 1/ 9/2019 ACCADEMIA SANDONATESE – ZIVIDO

gara del 1/ 9/2019 ACCADEMIA SANDONATESE – ZIVIDO

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi son sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020", come pubblicato sul CU del CR Lombardia n 6 del 22-8-2019Punto 3.2.25. pag. 209 che riprende integralmente il CU N 84 del 8-8-2019 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n 66/A del 8-8-2019 che dispone quanto segue: "Omissis ..1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui s è svolta la gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia. Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui stata adottata.".

La società US Zivido con mail non certificata in data 1-9-2019 ore 20,23, ha inviato documento denominato anticipazione ricorso, peraltro non dando prova dell’invio della medesima alla controparte e nel contempo significando: "seguirà come da regolamento documentazione in merito; successivamente con raccomandata qui pervenuta in data 3 settembre ore 8,55 ha inviato motivazioni del ricorso.

Dato atto che il ricorso è improcedibile perché non è stato trasmesso e qui pervenuto nel rispetto delle modalità e dei termini previsto dalla "Abbreviazione dei termini" di cui ai su indicati Comunicati Ufficiali nonchè degli articoli 139, 49, 53 e 67 del CGS.

Tuttavia dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento al rapporto, inviato dall’arbitro in data 3 settembre risulta che la società Accademia Sandonatese, ha dato inizio alla gara con i calciatori giovani nº 2 Carlucci Nicola nato il 31-10-99; nº 6 Fedi Marco nato i 26-5-99; nº 8 Paoletti Simone nato il 2-6-2000.

Al 14º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº Carlucci Nicola nato il 31-10-99 col nº 15 Perugini Riccardo nato il 28-7-1995; (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco tre calciatori giovani rimanendo quindi con solo due calciatori giovani); solamente al 9º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Cristofaro Matteo (1993) col nº 19 Faedda Filippo nato il 11 -5 -2001.

Quindi effettivamente dal 14º del 1º tempo e fino al 9º del secondo tempo la società Accademia Sandonatese ha violato la vigente normativa.

Infatti il C.U. n. 1 del 5.07.2019 al punto 3.2.18 A/14. lettera b) pag 58 che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegar giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc. come sotto riportato.

Richiamato lart. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà d deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 Crl del 5-7-19 Punto 3.2.18. A/3 lett b) pag. 40 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

- 2 calciatori nati dal 01.01.1997 e

- 1 calciatore nato dal 01.01.1998

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di: espulsione dal campo; casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Accademia Sandonatese non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicar la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.

Visti gli articoli 139, 10, 49, 53 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Accademia Sandonatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.

 

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