C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 05/09/2019 – Delibera – gara del 31/ 8/2019 CIRCOLO GIOVANILE BRESSO – BRESSO CALCIO S.R.

gara del 31/ 8/2019 CIRCOLO GIOVANILE BRESSO - BRESSO CALCIO S.R.

La Società Pol. C G Bresso ha inviato nota a mezzo mail non certificata in data 31-8-2019 ore 20,26: Dato atto che tale nota non riveste la forma e neppure rispetta le modalità previste per il preannuncio di ricorso, pertanto non si ammette agli atti gara.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Pol. C G Bresso ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 2000; infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori: nº 1Benvenuti Federico nato il 5-10-2000, il nº 7 Livrieri Andrea Fabio nato il 7-9-2000 al 8º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 9 col il nº17 Pollutri Christian nato il 1-8-2000 ed al 16º del 2ºtempo ha sostituito il calciatore nº 7 col il nº16 Usari Giacomo nato il 14-9-2000 i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.

Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-19 Punto 3.2.18. A/7 lett b) pag. 46 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, quanto segue: "b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Juniores Regionale "A" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva."

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare a carico della società Pol. C G Bresso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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