C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 05/09/2019 – Delibera – gara del 31/ 8/2019 POZZUOLO CALCIO – SPERANZA AGRATE
gara del 31/ 8/2019 POZZUOLO CALCIO - SPERANZA AGRATE Dagli atti di gara risulta che al 13º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Salsi Patrick nato il 24/9/2000 della società Pozzuolo calcio.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara col nº 7 tuttavia alla data della gara non risulta TESSERATO per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Pozzuolo calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.
b) di comminare alla Società Pozzuolo calcio l'ammenda di Euro 80,00 per non aver correttamente compilato la distinta di gara nella parte relativa ai dati riguardanti la gara stessa, la data di svolgimento e la categoria.
c) di inibire per fino al 2-10-2019 il dirigente responsabile della società Pozzuolo calcio Signor Vitiello Romolo.
d) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.