C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 11/09/2019 – Delibera – gara del 5/ 9/2019 VILLAPIZZONE C.D.A. – LA BENVENUTA

gara del 5/ 9/2019 VILLAPIZZONE C.D.A. - LA BENVENUTA Prima dell'inizio della gara ed a seguito di sopralluogo il direttore di gara verificava che nonostante i vari tentativi la società locale non era in grado di mettere in funzione l'impianto di illuminazione; per tal motivo non ha potuto iniziare la gara La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 1 punto 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società La Benvenuta rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società La Benvenuta, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it