C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 19/09/2019 – Delibera – gara del 5/ 9/2019 CORBETTA F.C. – POGLIANESE CALCIO
gara del 5/ 9/2019 CORBETTA F.C. - POGLIANESE CALCIO Durante il primo tempo si verificavano alcune interruzioni della illuminazione del terreno di giuoco tanto che l'arbitro doveva sospendere la gara per i necessari ripristini; tuttavia nonostante i vari tentativi al 19º del secondo tempo la società locale non era in grado di rimettere in funzione l'impianto di illuminazione; per tal motivo l'arbitro ha ritenuto di sospendere definitivamente la gara.
La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 1 punto 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".
La società Corbetta rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Corbetta, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.