C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 19/09/2019 – Delibera – gara del 7/ 9/2019 MAPELLO A R.L. – NUOVA USMATE

gara del 7/ 9/2019 MAPELLO A R.L. - NUOVA USMATE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 12 del 129-2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Nuova Usmate.

Si dà atto che con nota pec in data 12-9-2019 ore 09,30 la segreteria di questo GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in quanto " durante la gara ha utilizzato quattro fuoriquota nati nell'anno 2000.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Mapello ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 2000; infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori: nº 1 Crotti Alessandro nato il 1-6-2000, il nº 9 Abale Paolo nato il 22-1-2000 ed il nº11 Messina Manrico; al 8º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 8 col il nº16 Witsenburg Sebastian nato il 1-10-2000.

Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl del 4 -7-19 Punto3.2.18. A/8 lett b) pag. 47 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, quanto segue:

"b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Regionale "B" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società Mapello con nota mail non certificata in data 17-9-2019 ore16,11 ha fatto pervenire deduzioni con le quali ammette l'errore.

P.Q.S.

DELIBERA

a) Di comminare a carico della società Mapello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

b) Di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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