C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 03/10/2019 – Delibera – gara del 22/ 9/2019 LA SPEZIA CALCIO – VARZI FBC
gara del 22/ 9/2019 LA SPEZIA CALCIO - VARZI FBC Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 14 del 26.9.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Varzi fbc.
Si dà atto che con mail pec in data 27-9-2019 ore 09,57 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il ricorso la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età in quanto". .. al minuto 32 del secondo tempo effettuava la sostituzione del calciatore Straoui Yassin nº 8 nato nell'anno 2001 . con il calciatore Gabor Andrei Bogdan nato nell'anno 2000 violando in tal modo la disposizione dell'articolo 34 bis NOIF e del CU nº 1 del CRL del 4-7-2019 . si trovava priva di uno dei calciatori di cui alla norma richiamata .. " pertanto chiede a carico della controparte l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
La società La Spezia ha inviato deduzioni con le quali sostiene non esserci stata violazione della normativa come si riscontra dagli atti di gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società La Spezia ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 5 Evangelisti Tommaso nato il 15-12-2000; nº 6 Martinelli Andrea nato il 13-5-2000; nº 8 Straoui Yassin nato il 13-2-2001.
Al 21º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Sorrenti Giulio nato il 23-6-97 col nº 16 Cherif Ibrahim nato il 11 -11-2000 al 32º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Straoui Yassin nato il 13-2-2001 col nº 15 Gabor Andrei Bogdan nato il 12-11-2000 e contemporaneamente senza che vi fosse nel frattempo ripresa di giuoco,come confermato dal direttore di gara a mezzo mail del 24-settembre 2019 ore 14,16, ha sostituito il calciatore nº 6 Martinelli Andrea nato il 13-5-2000 col nº 18 Magnaghi Lorenzo nato il 24-9-2001.
Quindi da questo momento, vale a dire dal 32º minuto del 2º tempo aveva sul terreno di gioco i calciatori 16 Cherif Ibrahim nato il 11 -11-2000, nº 15 Gabor Andrei Bogdan nato il 12-11-2000 e nº 18 Magnaghi Lorenzo nato il 24-9-2001: perfettamente in osservanza col disposto della vigente normativa.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-19 Punto 3.2.18. A/2 lett b) pag. 38 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:
- 1 calciatore nato dal 01.01.1999
- 1 calciatore nato dal 01.01.2000
- 1 calciatore nato dal 01.01.2001
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
- " espulsione dal campo;
- " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.
Rilevato pertanto non sussistere in alcun modo violazione delle norme citate occorre necessariamente rigettare il ricorso.
PQM
DELIBERA
a) di omologare il risultato come conseguito sul campo: La Spezia - Varzi 2 - 1.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa se non versata.