C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 17/10/2019 – Delibera – gara del 13/10/2019 MONTEROSSO – ATHENA

gara del 13/10/2019 MONTEROSSO - ATHENA

La Società  Athena non si è presentata per la disputa della gara a margine e non ha trasmesso idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore.

La citata società come da comunicati ufficiali nº 13 del 3-10-19, è stata sanzionata per non aver partecipato alla gara Atalanta Bergamasca - Athena del 29-9-2019; Dato quindi atto che a seguito della mancata presentazione per la gara in oggetto si verifica così la seconda rinuncia a disputare gare e che pertanto ai sensi dell'articolo 53, comma 5 delle Noif deve essere esclusa dalla manifestazione.

Dato altresì atto che ai sensi dell'articolo 53, comma 3 " Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. CU 42/A figc 30-1-2019" e che ai sensi dell'articolo 53, comma 8 " alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a " .

Visto l'articolo art. 53 delle N.O.I.F.

PQS

DELIBERA

a) di dichiarare la società Athena esclusa dal campionato di competenza.

b) di comminare alla Societa' Athena la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 927,00 - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicate sul C.U.del SGS n. 1 del 02-07-2019, pag 36 ed inoltre in tal modo così determinata anche ai sensi dell'articolo 53, comma 8 delle N.O.I.F

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