C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 24/10/2019 – Delibera – gara del 18/10/2019 TIGER FUTSAL – LARIUS 2006

gara del 18/10/2019 TIGER FUTSAL - LARIUS 2006

La Società ASD Larius 2006 con mail certificata ad indirizzo loca .. @pec.it in data 19-10-2019 ore 18,17 ha inviato nota ad oggetto "supplemento di riserva scritta".

Premesso che la società Larius 2006 non è provvista di indirizzo mail certificato, va rilevato in primo luogo che l'indirizzo di invio della pec su indicata fa riferimento a proprio dirigente il quale non solo non risulta autorizzato a rappresentare la società ma nemmeno allega mandato per il caso in questione ed inoltre la nota inviata pur riportando in calce la dicitura " il presidente; nome e cognome" non è stata regolarmente sottoscritta.

Pertanto quanto sopra esposto non consente di ricondurre con certezza alla società Larius 2006 la volontà di proporre ricorso.

Peraltro tale nota è priva della prova dell'invio alla controparte.

Pertanto il ricorso è improcedibile e non si può entrare nel merito.

Tuttavia dagli atti ufficiali di gara l'arbitro fa presente che la gara medesima si è svolta regolarmente sul campo numero uno, che risulta omologato, anziché sul numero tre, come previsto da CU nº 6 del 22-8-2019, senza tuttavia previa autorizzazione del CRL.

Visti gli articoli 139, 49, 53 e 67 del CGS.

PQM

 

DELIBERA

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Tiger Futsal - ADS Larius 2006 7 - 6.

Di addebitare la tassa alla società ricorrente, se non versata.

Di comminare alla società Tiger l'ammenda di Euro 100,00 per quanto su esposto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it