C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 01 del 04/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 29 maggio 2019 a carico di GARLASCHI Gianmarco, Presidente della AS BASTIDA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per avere acconsentito e/o non impedito l’utilizzo del calciatore VILLA Nicolo’ in sette gare del campionato di Promozione Girone F nonostante lo stesso fosse squalificato e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; VILLA Nicolo’, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per avere partecipato a sette gare del campionato di Promozione Girone F nonostante fosse squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; BARBIERI Matteo, dirigente accompagnatore della AS Bastida, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara di sei partite del campionato Promozione Girone F in cui ha preso parte il calciatore Villa squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; MADAMA Alessandro, dirigente accompagnatore della AS Bastida, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per aver sottoscritto la distinta di una gara del campionato Promozione Girone F in cui ha preso parte il calciatore Villa squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; AS BASTIDA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 29 maggio 2019 a carico di

 GARLASCHI Gianmarco, Presidente della AS BASTIDA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per avere acconsentito e/o non impedito l’utilizzo del calciatore VILLA Nicolo’ in sette gare del campionato di Promozione Girone F nonostante lo stesso fosse squalificato e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

VILLA Nicolo’, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per avere partecipato a sette gare del campionato di Promozione Girone F nonostante fosse squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

BARBIERI Matteo, dirigente accompagnatore della AS Bastida, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara di sei partite del campionato Promozione Girone F in cui ha preso parte il calciatore Villa squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

MADAMA Alessandro, dirigente accompagnatore della AS Bastida, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF per aver sottoscritto la distinta di una gara del campionato Promozione Girone F in cui ha preso parte il calciatore Villa squalificato e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

AS BASTIDA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 27.06.2019, nessuno dei deferiti è comparso nonostante regolare convocazione a mezzo pec;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a:

GARLASCHI Gianmarco, 90 giorni di inibizione;

VILLA Nicolo’, quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della stagione sportiva 2019/2020;

BARBIERI Matteo, 50 giorni di inibizione,

MADAMA Alessandro, 30 giorni di inibizione;

AS BASTIDA, quattro punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza dalla prima squadra stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 600,00 di ammenda,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore Villa ha preso parte a sette gare del campionato di promozione nelle file della AS Bastida, nonostante fosse privo di regolare certificazione medica attestante la idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica.

Tale comportamento comporta la violazione del disposto di cui all’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli Artt. 22 e 43 NOIF, stante altresì i rischi notevoli incorsi circa le coperture assicurative in capo al calciatore, al presidente ed ai dirigenti accompagnatori della AS Bastida.

Da ciò discende altresì chiaramente la responsabilità della società AS Bastida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

condanna

GARLASCHI Gianmarco, a 60 giorni di inibizione;

VILLA Nicolo’, a tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della stagione sportiva 2019/2020;

BARBIERI Matteo, a 40 giorni di inibizione;

MADAMA Alessandro, a 30 giorni di inibizione;

la società AS BASTIDA, tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza dalla prima squadra stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 600,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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