C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 01/08/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 giugno 2019 a carico di PICCOLLA Paolo, Presidente del US. RETORBIDO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 43 NOIF per avere acconsentito e/o non impedito l’utilizzo del calciatore SCRIVANTE Gabriele in cinque gare del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, nonostante non fosse tesserato regolarmente e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; SCRIVANTE Gabriele, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 43 e 46 NOIF per avere partecipato a cinque gare del campionato del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, nonostante non fosse tesserato regolarmente e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; TANZI Alessandro, dirigente accompagnatore del US. RETORBIDO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 43 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara di sei partite del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, in cui ha preso parte il calciatore Scrivante Gabriele non tesserato regolarmente per la US Retorbido e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica; US. RETORBIDO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 giugno 2019 a carico di

PICCOLLA Paolo, Presidente del US. RETORBIDO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 43 NOIF per avere acconsentito e/o non impedito l’utilizzo del calciatore SCRIVANTE Gabriele in cinque gare del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, nonostante non fosse tesserato regolarmente e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

SCRIVANTE Gabriele, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 43 e 46 NOIF per avere partecipato a cinque gare del campionato del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, nonostante non fosse tesserato regolarmente e comunque privo di idonea certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

TANZI Alessandro, dirigente accompagnatore del US. RETORBIDO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 43 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara di sei partite del campionato di III Cat. Girone B, stagione sportiva 2018/2019, in cui ha preso parte il calciatore Scrivante Gabriele non tesserato regolarmente per la US Retorbido e comunque privo di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica;

US. RETORBIDO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 25.07.2019, nessuno dei deferiti è comparso nonostante regolare convocazione a mezzo pec;

- preso atto che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a:

PICCOLLA Paolo, 4 mesi di inibizione;

SCRIVANTE Gabriele, sei giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della stagione sportiva 2019/2020;

TANZI Alessandro, 2 mesi di inibizione,

US. RETORBIDO, cinque punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza dalla prima squadra stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 500,00 di ammenda,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore SCRIVANTE ha preso parte a sette gare del campionato di III Cat. nelle file del US. RETORBIDO, nonostante fosse privo di regolare certificazione medica attestante la idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica e non fosse tesserato regolarmente per la US RETORBIDO.

Tale comportamento comporta la violazione del disposto di cui all’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS e dell'Art. 10, comma 2, del CGS in relazione agli Artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 43 NOIF, stante altresì i rischi notevoli incorsi circa le coperture assicurative in capo al calciatore, al presidente ed ai dirigenti accompagnatori del US. RETORBIDO.

Da ciò discende altresì chiaramente la responsabilità della società US. RETORBIDO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

 

Condanna

 

PICCOLLA Paolo, a 90 giorni di inibizione;

SCRIVANTE Gabriele, a 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2019/2020;

TANZI Alessandro, a 30 giorni di inibizione;

la società US. RETORBIDO, quattro punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza dalla prima squadra stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 350,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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