C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 11/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 19 luglio 2019 a carico di KAISER Gianluca, giovane calciatore classe 2008, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 e art. 10 comma 2 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 2 comma 6 NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la società A.C. Sagnino A.S.D. presumibilmente nella sede legale della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera; A.C. SAGNINO A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 19 luglio 2019 a carico di

KAISER Gianluca,  giovane calciatore classe 2008, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 e art. 10 comma 2 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 2 comma 6 NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la società A.C. Sagnino A.S.D. presumibilmente nella sede legale della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

A.C. SAGNINO A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 19 luglio 2019 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che alla riunione del 05.09.2019 comparivano il difensore nominato sia della società che del calciatore, nonché personalmente il Presidente della A.C. Sagnino A.S.D. e il rappresentante della Procura  Federale Avv. Fabio Esposito;

- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare, in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell’atto di deferimento:

- mesi 6 di inibizione per il calciatore KAISER Gianluca

- € 500,00 di ammenda per la società A.C. SAGNINO A.S.D.;

- rilevato che l’avv. Spadini – rappresentante di entrambi i deferiti - chiedeva l’assoluzione per non aver commesso il fatto e/o per assenza di violazione delle norme contestate, non essendoci né colpa né dolo e in subordine chiedeva il minimo delle sanzioni

Osserva

il deferito è un giovane calciatore di soli anni 11, essendo nato il 28.05.2008, il quale peraltro non ha sottoscritto la dichiarazione in questione (e precisamente di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera); visto che tale dichiarazione è stata sottoscritta dai genitori, lo stesso non poteva aver contezza di una simile dichiarazione stante la giovane età.

Si deve quindi mandare assolto sia il giovane calciatore sia la società A.C. SAGNINO A.S.D, essendo comunque parte lesa, nella fattispecie, in quanto tratta in inganno dalla dichiarazione sottoscritta dai genitori del calciatore.

PQM

ASSOLVE i deferiti KAISER GIANLUCA e A.C. SAGNINO A.S.D.  e manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale

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