C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 12/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 29 ottobre 2019 a carico di SEGANTINI Alessandro, Presidente della ASD Alto Lario, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 (oggi trasfuso nell’Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 1 sezione 14 lettera c) della LND, per aver consentito/non impedito al sig. Claudio Busato nel ricoprire la qualifica di allenatore in due gare del campionato di seconda categoria, nonostante lo stesso fosse privo di idonei titoli per svolgere l’attività di allenatore; BUSATO Claudio, dirigente della ASD Alto Lario, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, (oggi trasfuso nell’Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 1 sezione 14 lettera c) della LND per aver svolto l’attività di allenatore in due gare del campionato di seconda categoria, nonostante fosse privo di idonei titoli; ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4 comm1 e 2 (oggi trasfusi nell’Art. 6, commi 1 e 2) del CGS in ordine alle violazioni ascritte al presidente ed ai dirigenti sopra menzionati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 29 ottobre 2019 a carico di

SEGANTINI Alessandro, Presidente della ASD Alto Lario, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 (oggi trasfuso nell'Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 1 sezione 14 lettera c) della LND, per aver consentito/non impedito al sig. Claudio Busato nel ricoprire la qualifica di allenatore in due gare del campionato di seconda categoria, nonostante lo stesso fosse privo di idonei titoli per svolgere l'attività di allenatore;

BUSATO Claudio, dirigente della ASD Alto Lario, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, (oggi trasfuso nell'Art. 4, comma 1), in relazione al combinato disposto degli Artt. 23, comma 1, NOIF e del CU n. 1 sezione 14 lettera c) della LND per aver svolto l'attività di allenatore in due gare del campionato di seconda categoria, nonostante fosse privo di idonei titoli;

ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4 comm1 e 2 (oggi trasfusi nell'Art. 6, commi 1 e 2) del CGS in ordine alle violazioni ascritte al presidente ed ai dirigenti sopra menzionati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 28 ottobre 2019 ed esperiti gli incombenti di rito, lette le memorie depositate;

- preso atto che alla riunione del 5.12.2019 è comparso il Presidente della ASD Alto Lario, sig. Alessandro Segantini, anche in rappresentanza del sig. Claudio Busato il quale ha raggiunto con il rappresentante della Procura un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 del Cgs nei seguenti termini:

per SEGANTINI Alessandro e BUSATO Claudio mesi due di inibizione;

per la ASD ALTO LARIO Euro 400,00 di ammenda.

Osserva

dagli atti del procedimento emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere un provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 127 del Cgs, già Art. 23, lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a SEGANTINI Alessandro mesi due di inibizione;

a BUSATO Claudio mesi due di inibizione;

alla società ASD ALTO LARIO Euro 400,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it