F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0089/CFA pubblicata il 27 Maggio 2022 (motivazioni) – Procura Federale-sig. Fabio Paratici + altri

 

Decisione/0089/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0107/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0109/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0110/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0111/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Mezzacapo – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luigi Caso – Componente

Alberto Falini - Componente aggiunto (relatore)

Claudio Teodori - Componente aggiunto (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0107/CFA/2021-2022 proposto dalla Procura federale

contro

I Sigg.ri FABIO PARATICI (Chief Football Officer della FC Juventus nelle SS dalla 2018/2019 alla 2020/2021 dotato di poteri di rappresentanza), FEDERICO CHERUBINI (Head of Football Teams & T.A. della FC Juventus nelle SS 2019/2020 e 2020/2021 dotato di poteri di rappresentanza), ANDREA AGNELLI (Pres. del CdA della FC Juventus dal 25.10.2018), PAVEL NEDVED (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), ENRICO VELLANO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.102018), PAOLO GARIMBERTI (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), ASSIA GRAZIOLI-VENIER (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), MAURIZIO ARRIVABENE (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), CAITLIN MARY HUGHES (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), DANIELA MARILUNGO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), FRANCESCO RONCAGLIO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), MASSIMO IENCA

(Segretario Generale della UC Sampdoria nelle SS 2018/2019 e 2019/2020 dotato di poteri di rappresentanza), MASSIMO FERRERO (Pres. del CdA della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 27.12.2021), ANTONIO ROMEI (Vice Pres. del CdA della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), PAOLO FIORENTINO (Vice Pres. del CdA dal 28.122018 fino al 6.8.2020 e Cons. dal 7.8.2020 della UC Sampdoria), PAOLO REPETTO (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), ADOLFO PRAGA (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIANLUCA TOGNOZZI (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIOVANNI INVERNIZZI (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIUSEPPE PROFITI (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), ENRICO CASTANINI (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), GIANLUCA VIDAL (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), AURELIO DE LAURENTIIS (Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), JAQUELINE MARIE BAUDIT (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), EDOARDO DE LAURENTIIS (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), VALENTINA DE LAURENTIIS (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), ANDREA CHIAVELLI (Amm.re Delegato della SSC Napoli dal 25.10.2019), FRANCO SMERIERI (Pres. del CdA della FC Pro Vercelli 1892 dal 24.9.2020), ANITA ANGIOLINI (Pres. del CdA della FC Pro Vercelli 1892 dal 6.8.2020 al 24.9.2020 e Vice Pres. dal 25.9.2020), PAOLO PINCIROLI (Amm.re Delegato della FC Pro Vercelli 1892 dal 24.9.2020), ENRICO PREZIOSI (Pres. del CdA del Genoa CFC dal 28.4.2018), GIOVANNI BLONDET (Vice Pres. del Genoa CFC dal 28.4.2018 al 28.11.2021), ALESSANDRO ZARBANO (Amm.re Delegato del Genoa CFC dal 28.4.2018), DIODATO ABAGNARA (Cons. di Amm.ne del Genoa CFC dal 28.4.2018 al 28.11. 2021), LUCA CARRA (Amm.re delegato del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), MARCO FERRARI (Pres. del CdA della Nuovo Inizio Srl incorporante della Parma Calcio 1913 dal 17.01.2020), PIETRO PIZZAROTTI (Pres. del CdA del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), GIACOMO MALMESI (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020 e della soc. incorporante Nuovo Inizio srl dal 17.01.2020), PAOLO PIVA (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), MARCO TARANTINO (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), GIOVANNI CORRADO (Amm.re Delegato del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), GIUSEPPE CORRADO (Pres. del CdA del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), RAFFAELLA VISCARDI (Amm.re Delegato del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), JULIE MICHELLE HARPER (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), ALEXANDER KNASTER (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), MARCO LIPPI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), MIRKO PALETTI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018 al 20.1.2021), GIOVANNI POLVANI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018 al 20.1.2021), STUART GRANT THOMSON (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), STEPHEN GAUCI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 11.5.2021), PIETRO ACCARDI (DS della Empoli FC nella SS 2018/2019 dotato di poteri di rappresentanza), FRANCESCO GHELFI (Amm.re Delegato della Empoli FC dal 30.8.2018), FABRIZIO CORSI (Pres. del CdA della Empoli FC dal 30.8.2018), REBECCA CORSI (Vice Pres. del CdA della Empoli FC dal 30.8.2018), LUCA CAMPEDELLI (Amm.re Unico della AC Chievo Verona dal 27.3.2019 al 25.9.2020 e dal 20.9.2021), GIUSEPPE CAMPEDELLI (Amm.re Unico della AC Chievo Verona dal 25.9.2020 al 19.9.2021), DANIELE SEBASTIANI (Pres. del CdA della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), GABRIELE BANKOWKI (Cons. di Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), ROBERTO DRUDA (Cons. i Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018) e delle società FC JUVENTUS SPA, UC SAMPDORIA SPA, SSC NAPOLI SPA, FC PRO VERCELLI 1892 SRL, GENOA CFC SPA, PARMA CALCIO 1913 SRL, PISA SPORTING CLUB SRL, EMPOLI FC SPA, AC CHIEVO VERONA SRL, NOVARA CALCIO SPA e DELFINO PESCARA 1936 SPA.

nonché

sui reclami incidentali:

- n. 0109/CFA/2021-2022 proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, Marco Lanna nonché dai signori Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, Adolfo Praga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal;

- 0110/CFA/2021-2022 proposto dalla società Parma Calcio 1913 S.r.l. in persona del Consigliere delegato e legale rappresentanteSignor Krause Anthony Oliver;

- 0111/CFA/2021-2022 proposto dalla società Empoli F.C. S.p.A. in persona del Presidente e legale rappresentante pro temporedottor Fabrizio Corsi, nonché dal dottor Pietro Accardi, dal dottor Francesco Ghelfi, dal dottor Fabrizio Corsi, dalla dott.ssa Rebecca Corsi

tutti proposti

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale n. 0128/TFNSD-2021-2022 del 22.04.2022; visto il reclamo principale e i relativi allegati;

vista la memoria di resistenza con reclamo incidentale della società F.C. Juventus S.p.A.;

visti i reclami incidentali e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatori nell’udienza del 17.05.2022 il Prof. Alberto Falini ed il Prof. Claudio Teodori e udite le parti presenti e i loro difensori come da verbale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La presente vicenda origina dal deferimento proposto dalla Procura federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale prot.

7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1 aprile 2022, formulato a carico dei soggetti in esso identificati.

Nei confronti dei deferiti la Procura Federale contestava quanto segue:

1) Al Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di 2.500.000;  in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di 2.500.000;  in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di 8.000.000;  in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di 4.380.000; in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.336.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di 10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

2) Al Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 1.400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di 1.500.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

3) Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

4) Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

5) Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

6) Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

7) La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

8) Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

9) La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

10) La Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

11) Il Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

12) il Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della società UC Sampdoria nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, dotatodi poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 600.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000;in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

13) Il Sig. Massimo Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre;

14) Il Sig. Antonio Romei, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

15) Il Sig. Paolo Fiorentino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 dicembre 2018 fino al 6 agosto 2020 eConsigliere dal 7 agosto 2020 della società UC Sampdoria, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

16) Il Sig. Paolo Repetto, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

17) Il Sig. Adolfo Praga, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

18) Il Sig. Gianluca Tognozzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

19) il Sig. Giovanni Invernizzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

20) Il Sig. Giuseppe Profiti, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

21) Il Sig. Enrico Castanini, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

22) Il Sig. Gianluca Vidal, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanzadelle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

23) Il Sig. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis Karnezis al prezzo di 5.128.205,13; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi Liguori al prezzo di 4.071.246,82; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio Manzi al prezzo di 4.021.761,59; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro Palmieri al prezzo di 7.026.348,81; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James Osimhen al prezzo di 71.246.819,34 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;

24) La Sig.ra Jacqueline Marie Baudit, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

25) Il Sig. Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

26) La Sig.ra Valentina De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

27) Il Sig. Andrea Chiavelli, Amministratore Delegato della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligodi osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;

28) Il Sig. Franco Smerieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

29) Sig.ra Anita Angiolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 6 agosto 2020 al 24 settembre 2020 e Vice Presidente dal 25 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000; . in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

30) Il Sig. Paolo Pinciroli, Amministratore Delegato della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

31) Il Sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

32) Il Sig. Giovanni Blondet, Vice Presidente della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

33) Il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 18.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

34) Il Sig. Diodato Abagnara, Consigliere di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

35) Il Sig. Luca Carra, Amministratore delegato della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:  in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000; in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 1.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000;  in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000; in data 1 agosto 2019 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 1.000.000;  in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

36) Il Sig. Marco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Nuovo Inizio Srl, incorporante della ParmaCalcio 1913, dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

37) Il Sig. Pietro Pizzarotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

38) Il Sig. Giacomo Malmesi, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020 e della società incorporante Nuovo Inizio srl dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed i Bilanci al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

39) Il Sig. Paolo Piva, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

40) Il Sig. Marco Tarantino, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità  amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

41) Il Sig. Giovanni Corrado, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 3.200.000; . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

42) Il Sig. Giuseppe Corrado, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

43) La Sig.ra Raffaella Viscardi, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

44) La Sig.ra Julie Michelle Harper, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

42) Il Sig. Alexander Knaster, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati  economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

46) Il Sig. Marco Lippi, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

47) Il Sig. Mirko Paletti, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

48) Il Sig. Giovanni Polvani, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

49) Il Sig. Stuart Grant Thomson, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

50) Il Sig. Stephen Gauci, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 11 maggio 2021, per la violazionedell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori  utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

51) Il Sig. Pietro Accardi, Direttore Sportivo della società Empoli FC nella stagione sportiva 2018/2019, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000; . in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

52) Il Sig. Francesco Ghelfi, Amministratore Delegato della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligodi osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto in data 13 luglio 2019 la variazione di tesseramento ed il relativo accordo di cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Leonardo Mancuso, indicando un corrispettivo pari a 4.500.000, superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

53) Il Sig. Fabrizio Corsi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

54) La Sig.ra Rebecca Corsi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

55) Il Sig. Luca Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 27 marzo 2019 al 25 settembre 2020 e dal20 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:  in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 600.000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle di seguito ascritte al Sig. Giuseppe Campedelli; b) aver redatto e sottoscritto la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la relazione trimestrale al 31.03.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

56) Il Sig. Giuseppe Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 25 settembre 2020 al 19 settembre2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto e sottoscritto il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

57) Il Sig. Orlando Urbano, Consigliere di amministrazione della società Novara Calcio dal 30/12/2019 al 05/11/2020, dotato dipoteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 1.400.000; . in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

58) Il Sig. Maurizio Rullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 800.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

59) Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:  in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 1.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000; in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.300.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di 2.850.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

60) Il Sig. Gabriele Bankowski, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per laviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

61) Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

62) La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivain vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

63) La società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di GiustiziaSportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Ferrero e Massimo Ienca, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Romei Antonio, Fiorentino Paolo, Repetto Paolo, Praga Adolfo, Tognozzi Gianluca, Invernizzi Giovanni, Profiti Giuseppe, Castanini Enrico e Vidal Gianluca così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

64) La società SSC Napoli Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva invigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 3 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

65) La società FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di GiustiziaSportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anita Angiolini, Franco Smerieri e Paolo Pinciroli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

66) La società Genoa CFC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva invigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Diodato Abagnara e Giovanni Blondet, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

67) La società Parma Calcio 1913 Srl a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di GiustiziaSportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino al Bilancio al 30 giugno 2020, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti;

68) La società Pisa Sporting Club Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di GiustiziaSportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

69) La società Empoli FC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivaper avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 30 giugno 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabrizio Corsi e Francesco Ghelfi e Pietro

Accardi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Rebecca Corsi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

70) la società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di GiustiziaSportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca Campedelli e Giuseppe Campedelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

71) La società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivaper avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Rullo e Orlando Urbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

72) La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di GiustiziaSportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

2. La Procura Federale reclama la decisione 0128/TFNSD-2021-2022 con la quale il Tribunale - previo stralcio delle posizioni dei sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo con restituzione alla Procura Federale dei relativi atti - proscioglie da ogni addebito tutti i deferiti ed affida l’impugnazione ai seguenti motivi:

a) MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE,PER OMESSA O COMUNQUE ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI SEDIMENTATI A PIU’ RIPRESE ENUNCIATI DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.

Con il motivo di reclamo di cui alla lettera a), la Procura lamenta la mancanza assoluta di ragioni, nell’ambito del corpo motivazionale, per le quali il giudice di primo grado abbia ritenuto di discostarsi e, per certi versi, disapplicare completamente i principi ampiamente enucleati in materia dalla Giustizia Sportiva di questa Federazione pur essendosi, la medesima Procura, attenuta scrupolosamente nel proprio agire al medesimo processo valutativo utilizzato in passato.

La cornice giurisprudenziale richiamata, infatti, ha consentito al Giudice di pervenire a sanzionare gli attori nei giudizi richiamati con motivazioni che, se da un lato affermavano il principio della libera contrattazione delle parti al contempo, esaminando nel dettaglio le operazioni contestate, ne aveva dedotto l’”anomalia” anche e soprattutto nell’ottica del libero mercato.  Sotto questo profilo e, in generale, sotto il profilo dei principi sanciti dall’art. 4 del CGS, è pertanto del tutto incomprensibile come il Tribunale possa aver prosciolto i deferiti, non solo dalla contestazione della violazione dell’art. 31 CGS, ma finanche dalla contestazione della violazione dei basilari principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’Ordinamento federale.

b) OMESSA MOTIVAZIONE. MANCANZA DEGLI ELEMENTI POSTI A BASE DEL DECISUM. OMESSA E CONTRADDITTORIA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI LEGGE E DEI CRITERI ENUNCIATI DALLA GIURISPRUNDENZA IN MATERIA.

Con il motivo di reclamo di cui alla lettera b), contesta la valutazione operata dal Tribunale federale in merito al metodo valutativo dei diritti di prestazione sportiva chiudendo la controversia affermando che “non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore”.

c) ERRONEITA’ DELLA DECISIONE, PER ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA, A CARICO DELL’UFFICIO REQUIRENTE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC.

Con il motivo di reclamo di cui alla lettera c) la reclamante contesta la decisione di primo grado sostenendo che il principio per cui “nell’ambito del procedimento sportivo, per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può reputarsi sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti”, non sia stato rispettato e che la decisione impugnata sia viziata da erronea applicazione di detto principio atteso che si ritiene, anche alla luce dei precedenti in termini richiamati, pienamente dimostrata la violazione delle norme meglio descritte nel deferimento, alla luce dei plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, derivanti dai riscontri probatori assunti nel procedimento disciplinare de quo; tra questi, anche gli elementi di prova ricavabili dalle indagini penali della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito del procedimento N. 12955/2021 R.G.N.R. Mod. 21.

d) ERRONEITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE GRAVATA SU PUNTI DECISIVI DELLE CONTESTAZIONI DISCIPLINARI.

Con il motivo di reclamo di cui alla lettera d) la Procura contesta che la decisione impugnata risulta viziata per omessa motivazione in ordine ai riscontri probatori alla base delle singole contestazioni di cui al deferimento.

In buona sostanza la Procura si duole dell’omesso esame analitico delle transazioni contestate posto che il Tribunale adito si sarebbe concentrato esclusivamente sull’analisi del metodo valutativo.

e) ERRONEITA’ DELLA DECISIONE IN RELAZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLA COMPRAVENDITA LORI/GORIA TRA JUVENTUS E PISA.

Il Tribunale nella decisione impugnata si sofferma sulla contabilizzazione della cessione del diritto Gori da parte del Pisa alla Juventus che è avvenuta, con contratto preliminare ad efficacia differita ex art. 105 NOIF, in data 28 giugno 2020.

Sostiene il Tribunale che la Procura Federale avrebbe contestato al Pisa l’anticipata contabilizzazione degli effetti della cessione (cioè la plusvalenza realizzata e lo storno del diritto dalle immobilizzazioni immateriali) del calciatore Gori, mentre la contestazione formulata è ben più ampia e riguarda anche l’anticipata contabilizzazione nelle Immobilizzazioni immateriali del diritto Loria acquistato dal Pisa nello scambio con la Juventus. Identica contestazione è stata formulata nei confronti della Juventus che, al riguardo, nulla ha eccepito nella memoria difensiva e nel corso del dibattimento. Allo stesso modo, il Tribunale nulla afferma in relazione alla speculare contestazione nei confronti della Juventus. Per tali ragioni la decisione è erronea, poiché afferma che la compravendita attuata con contratto preliminare ad efficacia differita sia in realtà una “cessione definitiva …non rilevando in contrario … né il fatto che il calciatore abbia continuato a fornire le proprie prestazioni per la società cedente sino al termine della stagione sportiva” e che “tutte le vicende riguardanti il calciatore, dal momento della cessione …riguardano la società cessionaria”.

L’affermazione è obiettivamente erronea, sia sotto il profilo delle norme federali applicabili, sia sotto il profilo delle norme che regolano la formazione dei Bilanci ed i principi contabili di riferimento, inclusi quelli federali.

La Raccomandazione contabile n. 1 della FIGC stabilisce che “il contratto tra il calciatore e la società costituisce il titolo giuridico per l’iscrizione in bilancio del relativo diritto alle prestazioni sportive”. Ciò significa che finché vige il contratto di lavoro sportivo tra il calciatore e la società cedente:

- non vi è alcuna possibilità che il relativo diritto alle prestazioni del calciatore possa essere iscritto nel Bilancio della societàacquirente, sia che si tratti di cessione a titolo definitivo o che si tratti di accordo preliminare che, ai sensi dell’art. 105 NOIF, ha “natura di contratto ad efficacia differita”.

- Il diritto alle prestazioni del calciatore deve restare iscritto nel Bilancio della società cedente fino all’ultimo giorno di tesseramento e di validità del contratto di lavoro sportivo.

Pertanto, nel caso Gori/Loria i diritti alle relative prestazioni dovevano rimanere iscritti nei Bilanci delle società cedenti (Pisa per Gori e Juventus per Loria) fino al 31 agosto 2020, data di cessazione dei rispettivi contratti sportivi in essere al momento della stipulazione dell’accordo preliminare ad efficacia differita (28.06.2020). Dunque, non è per nulla “irrilevante” ai fini della contabilizzazione dell’operazione il fatto che Gori abbia continuato il proprio rapporto di lavoro con il Pisa, ricevendo la relativa retribuzione da quest’ultima, fino al 31 agosto 2020 e lo stesso vale per Loria e la Juventus. E’ di tutta evidenza che l’accordo preliminare abbia avuto efficacia giuridica, economica e regolamentare in data 1 settembre 2020 allorchè i due calciatori hanno avviato il loro nuovo contratto di lavoro sportivo con le società acquirenti. E tale presa di efficacia è determinante anche ai fini contabili atteso che solo da quel momento i diritti Gori e Loria potevano essere iscritti rispettivamente dalla Juventus e dal Pisa. Al riguardo, si riporta quanto già rilevato nella Relazione di indagine, la cui lettura è forse sfuggita al Tribunale, trattando della Juventus SpA (pag. 33): “L’esame dei verbali del Collegio Sindacale ha evidenziato quanto segue: 26 giugno 2019: nel paragrafo “Attività Comitato D.Lgs. 39/2010” il Collegio, in merito ai conti al 30 giugno 2019, procede all’esame del piano di audit che EY ha definito per la revisione dei medesimi. In merito ai rischi significativi di frode, il documento evidenzia il tema della revenue recognition ed eventuale mancato rilevamento di perdita di valore sulla library. In particolare sul primo punto, in relazione all’acquisto e cessione di calciatori, il revisore scrive “(…) Alcuni contratti di cessione (o acquisto) possono essere effettuati antecedentemente alla compagna acquisti estiva (luglio/agosto), con il rischio che vengano rilevate registrazioni contabili (in particolar modo plusvalenze) sui calciatori professionisti, normalmente di importo rilevante, con errata competenza (…) laddove è più probabile (…) un certo grado di giudizio da parte del Management, sulla base dell’interpretazione (…) data alle clausole contrattuali. Identifichiamo tale rischio come di frode relativa ai ricavi (…) riteniamo opportuno associare (…) anche il rischio management override of controls in quanto il management (…) può essere portato ad adottare interpretazioni particolarmente favorevoli al fine di migliorare la situazione economico-patrimoniale (…)”. Dal punto di vista contabile, si aggiunge, il diritto alle prestazioni non può essere iscritto nel Bilancio prima che la società acquirente abbia acquisito il pieno controllo dello stesso. Così si legge anche nelle Note Esplicative dei principi e criteri di redazione del Bilancio della Juventus (pag. 4). Come è piuttosto semplice osservare, prima dell’avvio del contratto di lavoro con il calciatore, nessun tipo di controllo sull’espletamento della prestazione sportiva può aver avuto la Juventus sul diritto Gori e così il Pisa sul diritto Loria; quindi, prima del 1° settembre 2020, nessuna delle due società poteva iscrivere il diritto acquistato ed eliminare il diritto ceduto.

Alla luce degli esposti motivi, la Procura federale conclude per la riforma integrale della decisione gravata con l’affermazione di responsabilità degli appellati per tutte le violazioni agli stessi ascritte con l’atto di deferimento con applicazione delle sanzioni già richieste dinanzi al Giudice di primo grado o, in subordine, quelle ritenute di giustizia dalla Corte adita.

4. Con atto depositato il 29.04.2022 si costituivano, con memoria sul reclamo principale, la società FC Juventus S.p.A. nonché i sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Federico Cherubini e Fabio Paratici ed impugnavano in via incidentale la pronuncia di I grado avverso il capo della decisione nella quale si afferma che “[Il Tribunale] reputa che la richiesta delle difese di restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per l’inserimento della nota inviata alla Co.Vi.So.C. in data 14 aprile 2021, ovvero di acquisizione della stessa per ordine dell’Organo Giudicante, sia da ritenere assorbita dalla decisione di proscioglimento nel merito”.

In particolare si eccepisce il mancato deposito da parte della Procura federale della nota 10940/pf/gc/blp del 14 aprile 2021 contenente le “indicazioni interpretative”.

La società resistente all’esito dell’esame della nota Co.Vi.So.C. del 19.10.2021 prot. N. 8260/2021 desume l’esistenza di pregresse interazioni con la Procura federale aventi ad oggetto talune indicazioni interpretative fornite a Co.Vi.So.C. dalla stessa Procura federale con propria precedente nota 10940/pf/GC/blp.

Detta nota la Procura Federale non ha ritenuto, né d’ufficio né su richiesta (dapprima all’esito dell’avviso di conclusione indagini con memoria difensiva, poi con richiesta ai sensi della L. n. 241/1990 ed ancora con memoria di costituzione depositata in primo grado)  di metterla a disposizione delle parti.

Tali elementi storico-documentali, unitamente alle generiche motivazioni poste a sostegno del rigetto delle predette richieste di deposito, paiono evidenziare come la Procura Federale, a prescindere dalla comunicazione della Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021, avesse di fatto iniziato le indagini – apparentemente di propria iniziativa (secondo la prerogativa di cui all’art. 118, comma 2, C.G.S.) – alcuni mesi prima.

In ragione di ciò, all’iscrizione delle “notizie di fatti o atti rilevanti” (ai sensi dell’art. 119, comma 2, C.G.S.), anziché a seguito della Nota del 19 ottobre 2021, avrebbe dovuto procedersi in data antecedente (e comunque non successiva) al 14 aprile 2021, con i conseguenti effetti in termini non solo di inutilizzabilità degli atti ma anche di improcedibilità (ovvero inammissibilità) dell’azione disciplinare.

Ed infatti, il mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’iscrizione della notizia nell’apposito registro (ai sensi dell’art. 119, comma 3, C.G.S.), nonché del termine di 60 giorni per la durata delle indagini (ex art. 119, comma 4, C.G.S.) comporta – ai sensi dell’art. 119, comma 6, C.G.S. – l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine e, comunque, degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni a partire dal momento in cui si sarebbe dovuto iscrivere la notizia dell’illecito nell’apposito registro (cioè entro 30 giorni dal 14 aprile 2021: cfr. art. 119, comma 3, C.G.S.). Risultano pertanto certamente inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente al 14 luglio 2021 (60 giorni dopo il 14 maggio 2021), ivi compresa, oltre a tutti gli altri, la Relazione conclusiva di indagine della Procura Federale, con i relativi allegati, datata 21 febbraio 2022. Ciò comporta altresì che, essendo l’atto di deferimento (notificato il 1° aprile 2022) tardivo ai sensi dell’art. 125, comma 2, C.G.S., l’azione disciplinare risulta improcedibile (ovvero inammissibile).

5. Con autonomi reclami incidentali depositati il 29.04.2022, rispettivamente da:

- U.C. Sampdoria S.p.A., e dai i sigg.ri Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, AdolfoPraga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini,  Gianluca Vidal cui veniva attribuito il n 0109/CFA/2021-2022;

- Parma Calcio 1913 S.r.l., cui veniva attribuito il n. 0110/CFA/2021-2022;

- Empoli F.C. S.p.A. e i sigg.ri Pietro Accardi, Francesco Ghelfi, Fabrizio Corsi, Rebecca Corsi cui veniva attribuito il n. 0111/CFA/2021-2022,

le predette parti impugnavano parimenti la pronuncia di I grado -  con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili  - avverso il capo della decisione nella quale si afferma che “[Il Tribunale] reputa che la richiesta delle difese di restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per l’inserimento della nota inviata alla Co.Vi.So.C. in data 21 aprile 2021, ovvero di acquisizione della stessa per ordine dell’Organo Giudicante, sia da ritenere assorbita dalla decisione di proscioglimento nel merito”.

Nei termini di cui all’art. 103, comma 1, CGS, ad eccezione delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 e del sig. Luca Campedelli, come infra specificato, resistevano al reclamo, con il patrocinio dell’Avv. Mattia Grassani, i signori Dott. Giuseppe Corrado, Dott. Giovanni Corrado, Dott.ssa Raffaella Viscardi, Dott.ssa Julie Michelle Harper, Dott. Alexander Knaster, Dott. Marco Lippi, Dott. Mirko Paletti, Avv. Giovanni Polvani, Dott. Stuart Grant Thomson, Dott. Stephen Gauci nonché il Pisa Sporting Club S.r.l.

Le deduzioni difensive che deporrebbero per il rigetto del reclamo possono così riassumersi:

- L’azione della Procura federale è tardiva. Da quanto è dato evincersi dagli atti a disposizione, il confronto tra l’organo di vigilanzae la Procura Federale, avente ad oggetto i fatti in discussione, deve essere retrodatato ad un momento anteriore rispetto a quello di annotazione nel registro dei procedimenti (26 ottobre 2021), quale dies a quo per la decorrenza dei termini procedimentali. Le interazioni risalirebbero almeno al 14 aprile 2021. In ragione di ciò, all’iscrizione delle “notizie di fatti o atti rilevanti” (ai sensi dell’art. 119, comma 2, C.G.S.), anziché a seguito della Nota del 19 ottobre 2021, avrebbe dovuto procedersi in data antecedente (e comunque non successiva) al 14 aprile 2021, con i conseguenti effetti in termini non solo di inutilizzabilità degli atti ma anche di improcedibilità (ovvero inammissibilità) dell’azione disciplinare.

- La giurisprudenza citata dalla Procura federale a sostegno dell’impugnazione è da ritenersi inconferente e, in tutti i (rarissimi) casi in cui si è addivenuti all’accertamento di responsabilità gestionali, le stesse venivano individuate in condotte diverse dalla mera ‘supervalutazione’ dei calciatori, oppure si basavano su evidenze quali atti d’indagine penali, intercettazioni, testimonianze, tutte dimostrative del fatto che la valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori non era stata ancorata a criteri tecnicosportivi bensì ad esigenze bilancistiche. Evidenze, ovviamente, non compresenti nel procedimento in esame, quantomeno per quanto attiene gli odierni esponenti.

- Tanto nelle raccomandazioni contabili FIGC, quanto nei principi OIC, non esiste alcun riferimento o valore convenzionale chepossa orientare il processo di accertamento del fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

La Procura Federale non ha prodotto 1 (una) sola evidenza dimostrativa del fatto che le valutazioni sono state effettuate in maniera ‘palesemente strumentale’ ovvero influenzate da esigenze bilancistiche.

- Gli atti di indagine della Procura della Repubblica di Torino di cui al fascicolo N. 12955/2021 R.G.N.R. Mod. 21 a carico diesponenti apicali della società Juventus FC S.p.A., ed in particolare il decreto di perquisizione e sequestro del 24 novembre 2021, non possono in alcun modo essere utilizzati contro la società Pisa Sporting club s.r.l. sol che si consideri che: - si tratta di atti di indagine che, all’attualità, non hanno prodotto neppure un provvedimento conclusivo dell’istruttoria né, men che meno, una richiesta di rinvio a giudizio; atti che, peraltro, gli odierni esponenti non conoscono affatto nella loro complessità, ma soltanto nella parte che la Procura Federale ha ritenuto di suo precipuo interesse; - soprattutto, si tratta di indagine riguardante terzi soggetti (i dirigenti di Juventus FC), nella quale gli odierni esponenti non sono neppure menzionati; - inoltre, l’operazione di calciomercato per cui è stata elevata la contestazione nei confronti degli odierni esponenti non è stata minimamente menzionata nell’indagine de qua.

- Non si comprende sotto quale profilo si configurerebbe una carenza di motivazione “in ordine ai riscontri probatori alla base dellesingole contestazioni di cui al deferimento”, atteso che l’Organo di prime cure ha ritenuto illegittima, in assenza di una norma regolatrice, l’operatività di qualsiasi metodo oggettivo di svalutazione delle operazioni di calcio mercato per la rettifica ex post dei valori di compravendita degli atleti, su cui vige la totale autonomia negoziale

- Sulla specifica contestazione riguardante l’operazione e relativa contabilizzazione della compravendita Gori / Loria deduce lacorrettezza tecnica anche alla luce di consulenza resa dal proprio consulente tecnico depositata agli atti ed alla quale rinvia nel dettaglio.

- Deve essere operata una valutazione specifica delle condotte contestate agli amministratori in relazione alle eventuali responsabilità loro ascrivibili.

Resistevano, altresì:

a. i signori Cav. Aurelio De Laurentiis, Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, Dott. Andrea Chiavelli nonché la S.S.C. Napoli S.p.a.;

b) i sigg.ri Enrico Preziosi, Alessandro Zarbano, Giovanni Blondet, Diodato Abagnara e del Genoa C.F.C. S.p.a.;

c) i Sigg.ri Luca Carra, Pietro Pizzarotti, Marco Ferrari, Giacomo Malmesi, Paolo Piva e Marco Tarantino (Consiglieri precedenteCDA Parma),

tutti assistiti dall’Avv. Mattia Grassani.

Con il patrocinio degli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa:

a. La società Juventus f.c. S.p.A., Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Federico Cherubini e Fabio Paratici.

Con il patrocinio dell’Avv. Luciano Ruggero Malagnini:

a. il sig. Giuseppe Campedelli, all’epoca dei fatti legale rappresentante di A.C. Chievo Verona S.r.l..

Con memorie depositate dall’Avv. Vittorio Rigo, resistevano:

a. La società Empoli F.C. S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dottor Fabrizio Corsi, nonché ildottor Pietro Accardi, il dottor Francesco Ghelfi, il dottor Fabrizio Corsi, e la dott.ssa Rebecca Corsi;

b. La società U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Marco Lanna, nonché i signori Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, Adolfo Praga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal;

c. La società Parma Calcio 1913 S.r.l., con sede legale in Parma, Borgo Venti marzo n.4, P.IVA 02947820342, in persona delConsigliere delegato e legale rappresentante Signor Krause Anthony Oliver.

Con memorie depositate dall’Avv. Flavia Tortorella, resistevano:

a) La società Delfino Pescara 1936 Spa, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Daniele Sebastiani;

b. Il Sig. Roberto Druda;

c. Il sig. Gabriele Bankowsky.

Con costituzione tardivamente proposta ex art. 103, comma 1, CGS in data 16/05/2022, resisteva, con l’assistenza dell’avv. Eduardo Chiacchio:

a. La società NOVARA CALCIO S.p.A.,

Con costituzione tardivamente proposta ex art. 103, comma 1, CGS in data 16/05/2022, resisteva, con l’assistenza degli Avv. Christian Peretti ed Alex Casella:

a. La società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., in p.l.r.p.t. e Vice Presidente sig.ra Angiolini Anita, il sig. Franco Smerieri, il sig. Paolo Pinciroli e la sig.ra Anita Angiolini

Infine, previa costituzione autorizzata dal Collegio avvenuta in udienza, resisteva oralmente, l’Avv. Ripamonti anche in sostituzione dell’Avv. Matteo Melandri nell’interesse del sig. Luca Campedelli.

In sintesi, con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, le predette parti, in rito e nel merito - salvo specifiche argomentazioni a confutazione delle singole operazioni rispettivamente contestate -  concludevano tutte per il rigetto del reclamo proposto dalla Procura federale.

All’udienza chiamata per la discussione, comparivano le parti meglio specificate in verbale le quali rappresentavano le rispettive argomentazioni concludendo in conformità agli scritti depositati.

Chiusa la discussione il Collegio si riuniva in camera di consiglio per deliberare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La decisione reclamata

Con la decisione impugnata il Tribunale federale nazionale ha ritenuto che:

- vada riconosciuto lo sforzo acquisitivo, valutativo e argomentativo della Procura Federale, che ha elaborato un proprio metodo divalutazione andando poi a confrontare l’importo individuato quale corrispettivo “giusto” per ogni singolo calciatore interessato dalle acquisizioni/cessioni oggetto del procedimento con quanto risultante dal sito Transfermarkt;

- la Procura Federale è giunta ad una propria valutazione del valore di cessione di taluni calciatori, generalmente non lungi daquanto risultante dal detto sito, considerando i seguenti criteri valutativi: A) età; B) ruolo; C) carriera sportiva (il settore giovanile di provenienza, rilevante per i giovani calciatori; la militanza in squadre di più elevato blasone; la categoria più frequentata; i risultati conseguiti e i titoli ottenuti dalle squadre di militanza nelle competizioni ufficiali; l’eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; gli assist e, per i portieri, le reti subite; eventuali infortuni di una certa serietà subiti ed il numero di presenze in ciascuna competizione); D) storia economica dei trasferimenti avuto riguardo anche alle condizioni contrattuali fissate nei trasferimenti precedenti; E) contratti di lavoro sportivo, avuto riguardo anche alla durata, alla retribuzione prevista;

- la Procura federale, peraltro, non ha ritenuto di dover attribuire a ogni singolo fattore una valenza specifica in termini percentualiin modo tale da poter uniformare la propria valutazione, peraltro effettuata in via retrospettica e senza indicazione, per ogni singolo criterio, del valore o peso ad esso attribuito. Ha poi dato valenza, quali sintomi di operazioni di cessione finalizzate alla realizzazione di plusvalenze: a) alla reciprocità di due o più cessioni tra medesime società; b) alla contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni; c) alla realizzazione di plusvalenze per entrambe le società; d) all’irrilevanza delle cessioni dal punto di vista finanziario che, per le società interessate, hanno comportato un pareggio, effettivo o sostanziale, tra entrate e uscite. Ha, quindi, effettuato riscontri correttivi sulle operazioni prese in considerazione, tanto per la società cedente (plusvalenze) quanto per la società cessionaria (immobilizzazioni), concludendo per la non correttezza (secondo i casi) delle relazioni trimestrali e dei bilanci;

- tuttavia, in primo luogo, solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessaindividuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attingono la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi;

- infatti, e ciò vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazioneadottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione. Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso;

- al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento chemagari tengano conto (se del caso, anche) di “investimenti” su giovani calciatori ritenuti di prospettiva (con inerente “apprezzamento” del loro valore di acquisizione); della necessità di entrate finanziarie, anche per compensare esborsi per acquisizioni; della necessità di rinforzare la squadra in uno o più ruoli, che magari presentino una scarsità di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e così via, secondo le caratteristiche tipiche del calcio e delle società professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori;

- in sostanza, il Tribunale di prime cure ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione delvalore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell’individuare o, meglio, nell’indicare il valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non può esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri individuati da “Dottrina e prassi”, ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto (perché è sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettività delle situazioni delle società cedenti e cessionarie, nonché della valutazione prospettica della seconda rispetto all’acquisto. Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione;

- de iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno delquale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale;

- una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e inassenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare.

 Tali argomentazioni - nella loro complesso – destano perplessità.

2. Valore e prezzo

Appare preliminarmente utile richiamare la distinzione tra “valore” e “prezzo”.

In linea generale, i valori sono grandezze stimate, espressione di una proposizione logica che muove da certe premesse e, mediante calcoli appropriati, giunge a determinate conclusioni. Il valore è quindi il risultato di una formulazione in vario grado astratta, e perciò teorica.

Il prezzo, invece, rappresenta il corrispettivo di una negoziazione conclusa: esso è pertanto un dato fattuale, risultato dell’incontro della domanda e dell’offerta, ed è conseguentemente legato all’interazione fra le funzioni di utilità dei soggetti economici interessati allo scambio in quello specifico istante.

Il valore ed il prezzo possono non coincidere affatto. Ciò in quanto, ad esempio, i prezzi dipendono da elementi e fattori specificamente afferenti ai mercati di riferimento, quali ad esempio la disponibilità o meno dei capitali o le fasi di prevalenza della domanda o dell’offerta; o, ancora, i prezzi sono, per loro natura (si pensi alle imprese quotate), altamente volatili, cioè variano per ragioni in parte irrazionali e comunque non riconducibili all’impresa, mentre i valori variano in modo meno violento e comunque tipicamente in funzione di eventi direttamente o indirettamente afferenti all’oggetto della valutazione; o, infine, i prezzi (a differenza del valore) sono influenzati dall’interesse delle parti alla conclusione della transazione e, soprattutto, dalla loro forza contrattuale.

3. Limiti all’uso di comparabili

Il riferimento al prezzo ai fini della determinazione del valore dei diritti, può tuttavia non essere corretto e condurre a risultati fuorvianti, in quanto il mercato di tali diritti si presenta imperfetto, essendo caratterizzato da:

a) scarsa fungibilità, presentando ogni calciatore caratteristiche proprie tali da renderlo distinto e diverso da altri;

b) occasionalità delle negoziazioni e limitata validità temporale dei prezzi;

c) limitata trasparenza delle negoziazioni;

d) forte dipendenza e influenza di fenomeni esterni nonché di fattori soggettivi direttamente connessi alle caratteristiche (interessealla negoziazione e forza contrattuale) delle parti coinvolte nella transazione.

4. Scostamenti tra valore e prezzo

Le transazioni di capitali di impresa (o di specifici beni) mostrano, inoltre, con sempre maggiore frequenza, operazioni di compravendita concluse sulla base di valori che si discostano dal valore economico «generale» determinato con modalità di stima teoriche.

Le ragioni di tale differenza sono riconducibili, oltre alle ragioni prima evidenziate, anche alla c.d. «appetibilità strategica» dell'oggetto della trattativa, termine con il quale si fa sovente riferimento a processi d’acquisto nei quali ciò che motiva l'acquirente non è la considerazione della capacità di un calciatore in sé considerata, quanto le opzioni strategiche che con l'acquisizione si dischiudono.

Il valore di tale appetibilità è, ad evidenza, una variabile di tipo «soggettivo» e di non facile determinazione nella pratica - almeno dal punto di vista quantitativo.

A livello concettuale esso è invece di facile individuazione, ed è costituito dal valore attuale dei benefici addizionali netti conseguibili dall'operatore a seguito della compravendita.

5. L’inesistenza de “il” metodo non equivale ad “anarchia” dei valori

Orbene la decisione del Tribunale federale muove dalla premessa secondo cui “il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione”.

A tale affermazione segue la considerazione secondo cui “non esistono o sono concretamente irrealizzabili “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore”.

Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che le due asserzioni appaiono intrinsecamente contradditorie là dove, da un lato, si afferma espressamente l’esistenza di una pluralità di metodi di valutazione - all’interno dei quali quello adottato dalla Procura federale sarebbe uno dei tanti ipotizzabili - e, dall’altro, l’inesistenza o l’irrealizzabilità di un metodo di valutazione.

In effetti, dalla premessa dell’esistenza di una pluralità di metodi valutativi – sotto un profilo logico oltre che scientifico - non può che conseguire che tale valutazione è concretamente realizzabile, a condizione, ovviamente, che siano predeterminati i criteri stessi.

In effetti nelle valutazioni – in qualsivoglia valutazione – non esiste il metodo ottimale ma più metodi, tra i quali si identifica quello di riferimento e quello (eventualmente) di controllo.

Ed è certamente possibile utilizzare anche criteri valutativi alternativi, come in qualsiasi altra operazione aziendale, anche fondati su altri parametri o variabili.

Pertanto è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione.

Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema – e quindi neanche quello federale - può tollerare.

E’ evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato.

Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti.

In merito a Transfermarkt, da annoverare tra i metodi di controllo, esso viene utilizzato in talune perizie o richiamato in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti, a testimoniare una sua qualche rilevanza e riconoscibilità esterna.

Come per i capitali d’impresa, anche per i diritti al fine della determinazione del valore possono essere utilizzati una o più metodiche di valutazione, le quali possono condurre a stime diverse ed oggetto di necessaria sintesi.

In questa prospettiva, le valutazioni effettuate dalla Procura (che individua il valore “massimo” dei diritti, ancorché non espliciti i “pesi” attribuiti ai singoli parametri) nonché i valori di Transfertmarkt (ancorché originate da opinioni di soggetti non professionali, che non considerano alcuni fattori che possono incidere sul prezzo di compravendita di un giocatore, la modesta significativa per i calciatori giovani ad alto potenziale), possono costituire un necessario punto di riferimento al fine della valutazione della congruità di un’operazione.

Parimenti la disponibilità di altri database (CIES, KPMG) nonché operazioni comparabili (autenticamente) appaiono utili informazioni allo scopo.

E ciò, naturalmente, a condizione che le valutazioni composte siano ispirate ad una razionalità economica che offra garanzia di correttezza ed equità.

Non si condivide pertanto la posizione del giudice di prime cure secondo la quale non esistendo o essendo irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore, tale valore sarebbe dato dal libero mercato.

L’individuazione di un valore non limita, difatti, la libertà nello scambio ma semplicemente determina alcune informazioni a supporto della negoziazione.

D’altro canto non si condivide neanche l’affermazione del Tribunale secondo cui la Procura federale “non ha ritenuto di dover attribuire a ogni singolo fattore, dianzi individuato, una valenza specifica in termini percentuali in modo tale da poter uniformare la propria valutazione, peraltro effettuata in via retrospettica e senza indicazione, per ogni singolo criterio, del valore o peso ad esso attribuito”.

La mancanza del peso o del valore associato a ciascun criterio appare una considerazione debole e non sufficiente: infatti, ciò che rileva è come si giunge a valorizzare ciascun criterio, cioè l’algoritmo che trasforma le singole informazioni in valore e non il peso assegnato.

6. La mancanza di criteri definiti all’interno dell’ordinamento federale

Peraltro, le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe “un” criterio valutativo, hanno un fondamento di verità allorché, con tale affermazione, si intenda prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti.

E’ questa, dunque, la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare: la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento.

E ciò, naturalmente, nel presupposto del pieno rispetto della ripartizione di funzioni – anche all’interno dell’ordinamento federale – che non consente al giudice sportivo di sostituirsi al legislatore.

Tale presa d’atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a sé stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa.

Questa constatazione, unitamente alle dimensioni del fenomeno che – beninteso - sono state chiaramente avvertite, impongono l’adozione di un intervento normativo urgente, come di seguito si dirà.

7. L’esame del Collegio sulle singole transazioni

Pur consapevole di tale lacuna, sostanziantesi nell’assenza di riferimenti normativi certi e predefinitivi, questo Collegio ha ritenuto comunque di esaminare le numerose fattispecie sottoposte al suo vaglio, facendo uso – quasi in modo pretorio – dei canoni utilizzati dalla giurisprudenza sportiva per l’affermazione della responsabilità.

In particolare, si è fatto riferimento non solo alla valutazione effettuata dalla Procura Federale o quella rilevabile da Tranfertmarkt ma anche ad altri indizi valutativi.

Conseguentemente, ai fini dell’individuazione del mancato rispetto di principi contabili e di una non corretta e prudente gestione, sono state analizzate le (59) compravendite segnalate riferentesi a diverse (17) operazioni caratterizzate da:

a. reciprocità di due o più cessioni tra medesime società;

b. contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni;

c. realizzazione di plusvalenze (contabili) per entrambe le società;

d. irrilevanza delle cessioni dal punto di vista finanziario.

Ai predetti fattori occorre anche aggiungere, a margine, l’esistenza (e) di (significativi) plusvalori rispetto ai dati stimati da Procura Federale o pubblicati sul sito Transfertmarkt, i quali valori – ancorché espressione di giudizi in parte qualitativi – appaiono ancorati a parametri oggettivi, nonché gli stessi parametri oggettivi.

A detti elementi sono stati altresì aggiunti altri indizi rivenienti, ad esempio:

f. modesto periodo intercorrente tra rinnovo contrattuale e cessione (plusvalenza) – la plusvalenza è avvenuta immediatamente aseguito di un rinnovo contrattuale. Ciò in quanto è assolutamente ragionevole per la società cessionaria contattare il calciatore (attraverso il suo procuratore) in pendenza di contratto in scadenza e stipulare un pre-accordo, finalizzato ad evitare il pagamento di un quid alla cedente a svincolo avvenuto;

g. marcata non correlazione tra prezzo d’acquisto dei diritti di un calciatore e retribuzione media annuale per lo stesso. Non v’èdubbio, infatti, che detti valori debbano – in misura ancorché varia – essere tra loro correlati;

h. impiego del calciatore post-acquisizione dei diritti;

i. altri comportamenti anomali in sede di accordo (ove disponibili).

Ciò è avvenuto avendo cura di non giudicare la congruità con le performance successive del calciatore (errore da prospettiva storica). Proprio in merito alla visione retrospettica, appare riduttiva in sede di valutazione di qualsiasi bene, in quanto mancante delle prospettive associate all’impiego del bene stesso. Tuttavia, va segnalato che per quanto riguarda un calciatore, la carriera appare criterio fondamentale per definire le sue potenzialità future. Inoltre, i risultati ottenuti dopo l’acquisizione sono elemento determinante per valutare la congruità del valore inserito a bilancio, che in nessun caso sono trasparite.

L’esame delle 17 operazioni (costituite da due o più compravendite per un totale di 59 compravendite) ha evidenziato indubbiamente l’esistenza di notevoli e diffuse criticità.

Peraltro, proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto -  ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Con il conseguente inevitabile rigetto del reclamo della Procura federale.

8. I riflessi del fenomeno di carattere contabile

L’intervento normativo appare tanto più indispensabile se si considera che le operazioni in oggetto – relative alla compravendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori – e i valori a cui vengono effettuate, influenzano in misura determinante la qualità del bilancio e la sua finalità, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di una società sportiva.

Per la società cessionaria i diritti alle prestazioni dei calciatori rappresentano un’immobilizzazione immateriale, con durata limitata nel tempo, iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale al costo di acquisto, sottoposto ad ammortamento lungo la durata del contratto.

Nel caso in cui alla fine di ogni periodo di bilancio, il valore recuperabile del diritto fosse durevolmente inferiore al valore netto contabile (valore originario al netto delle quote di ammortamento calcolate fino a quel momento), sarebbe necessario svalutarlo.

La quota di ammortamento (certa) e la svalutazione (a fronte di sintomi specifici), rappresentano un costo attribuito a conto economico, con impatto negativo sul reddito (utile e/o perdita) e, quindi, sul patrimonio netto.

La società cedente il diritto prima della scadenza del contratto (alla scadenza non vi sono effetti), può rilevare: a) una plusvalenza se il valore di cessione è superiore a quello netto contabile, con impatto positivo sul reddito del periodo (utile o perdita); b) una minusvalenza nel caso contrario, con impatto negativo sul reddito del periodo (utile o perdita); c) nessun effetto se i due valori sono uguali.

 A livello finanziario la singola operazione di compravendita genera un credito e una successiva entrata per il cedente e un debito, con successiva uscita, per il cessionario (nell’ambito della Camera di compensazione).

L’effettuazione di un’operazione a valori economicamente non congrui o giustificati comporta la sovrastima (la sottostima non assume rilievo perché non influisce sul principio della prudenza) del prezzo dello scambio, con effetti diversi sui due contraenti: a) il cedente otterrà una maggiore plusvalenza, in parte o totalmente fittizia, con miglioramento del reddito e del patrimonio netto; b) il cessionario iscriverà nell’attivo patrimoniale un valore sovrastimato con maggiori costi nel futuro, cioè un maggiore impatto negativo (minori utili o maggiori perdite) sul periodo di durata del contratto. I maggiori costi si riferiscono ad ammortamenti più alti e, nel caso esistano i presupposti, alla eventuale successiva svalutazione del diritto. Questo ultimo aspetto è fondamentale perché in bilancio i singoli beni non possono essere iscritti per importi superiori al loro valore economico che si riflette nel valore d’uso o di mercato.

Quindi, al di là di qualsiasi considerazione sul prezzo, i sintomi che si manifestano nel futuro, ad esempio un calciatore senza prospettiva o con impiego bel al di sotto delle attese, dovrebbero portare alla svalutazione, per evitare annacquamento del capitale.

A questo proposito viene a supporto l’OIC n. 9 che fornisce alcune definizioni a cui si rinvia. La società proprietaria del diritto deve valutare la sussistenza di indicatori che portino al minore valore del bene, assai peculiari nell’ambito calcistico o sportivo in generale. La mancata svalutazione al sussistere dei presupposti, porta a una sopravvalutazione dell’attivo e del patrimonio netto.

In altri termini, sopravvalutare il valore di un’attività comporta una capitalizzazione di perdite.

Una società generalmente può attuare un’operazione a valori non di mercato se riceve, contestualmente un “beneficio”, che tipicamente si manifesta nelle operazioni incrociate o di segno opposto, dove la medesima società è contemporaneamente cedente e cessionaria, rilevando in modo precipuo la contestualità del momento temporale.

Il fatto che non vi siano state movimentazioni finanziarie (intese come variazioni di disponibilità liquide), effetto tipico di queste operazioni, cioè delle permute, non implica l’automatica esistenza di sopravvalutazioni indebite che possono anche manifestarsi in altre operazioni, anche se l’assenza di impatto finanziario rende più agevole tale procedere, i cui effetti non sono immediati ma si rifletteranno sui conti economici degli anni successivi.

Le operazioni incrociate divengono rilevanti, quindi, se generano plusvalenze per entrambi i contraenti, più (non solo) che per l’aspetto monetario. Due società possono avere “interesse” a sopravvalutare i diritti di un calciatore se questo genera un plusvalore che aumenta il reddito del periodo anche se penalizza i successivi con maggiori ammortamenti: nel caso specifico si ha un impatto positivo sul reddito alla data dell’operazione compensato da maggiori costi futuri.

In definitiva la sussistenza del concetto di operazione incrociata presuppone l’interesse convergente, immediato o futuro, dei due contraenti.

In termini conclusivi, una plusvalenza fittizia comporta per il cedente il miglioramento solo contabile dell’utile o della perdita del periodo, pari al valore della plusvalenza, con l’aumento, rispetto all’ipotesi di correttezza economica, del patrimonio netto.

La società cessionaria registra un maggiore valore rispetto a quello economico con maggiori costi futuri, che possono trovare compensazione totale o parziale in un’operazione di segno opposto che generi di nuovo una plusvalenza: entrambe le società aumentano l’utile (riducono la perdita) con maggiori costi futuri, con l’effetto di migliorare in modo apparente la situazione attuale a scapito di quelle future.

9. La vastità del fenomeno

Il tema delle operazioni “a specchio”, di per sé meritevole di approfondimento, è quantitativamente rilevante, sol che si pensi che, con riferimento alle operazioni segnalate, la differenza tra i prezzi e le valutazioni Transfertmarkt ammonta ad oltre 195 milioni di Euro mentre la differenza tra i prezzi e le valutazioni della Procura Federale è minore ma pur sempre consistente e pari a circa 174 milioni.

La differenza percentuale media tra prezzi e valutazioni Transfertmarkt è pari ad oltre il 210% mentre rispetto ai valori della Procura i prezzi registrano consistenze più elevate di oltre il 150%.

La considerazione che, in media, in altre transazioni non si registrano scostamenti tanto rilevanti insieme al rilievo che, comunque, il sito Transfermarkt ha per gli addetti ai lavori (utilizzato in talune perizie o richiamato in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti), sono indicatori tutti di – quantomeno – una possibile rilevante sovrastima, giacché nella “permuta” occorre “alzare lo sguardo” dalla congruità dei diritti scambiati all’impatto sui bilanci ed all’effettività del Patrimonio Netto.

In relazione ad un campione di società di calcio (n°48) che hanno partecipato ai campionati di Serie A e B nelle stagioni 2016/2020, si evidenzia che l’incidenza della voce di bilancio “altre immobilizzazioni immateriali” (voce nella quale sono classificati i diritti) sul totale dell’attivo è passata dal 31% (2016) al 41% (2020), l’incidenza di tali immobilizzazioni sul Patrimonio Netto è passata dal 208% (2016) al 232% (2020). Sul piano economico l’incidenza dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sul valore della produzione è aumentata dal 20% (2016) al 32% (2020).

Ciò che desta ulteriore sospetto, dinanzi a valori significativamente superiori rispetto ai dati di Transfertmarkt e della Procura è la modestissima entità delle svalutazioni (nei quattro anni sempre inferiore al 4% degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali).

In definitiva, l’esame dei bilanci delle società calcistiche, evidenzia che eventuali sopravvalutazioni nell’acquisto dei diritti molto raramente vengono svalutate negli anni successivi.

10. La necessità dell’intervento urgente del Consiglio federale

Come si è detto, dall’analisi della documentazione in atti vi è la diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato ma non è possibile verificare se le modalità della loro formazione rispettino delle regole codificate perché non esistenti.

Si ritiene pertanto indispensabile la definizione di principi-guida nelle valutazioni che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostino, individuando una serie di elementi di riferimento.

Inoltre, è auspicabile anche individuare dei criteri attraverso i quali esaminare le modalità di formazione delle plusvalenze e il concreto impiego nei parametri federali – anche al fine di scoraggiarne l’artificiosa determinazione – per comprenderne la reale natura economica e l’adeguatezza delle operazioni sottostanti: a solo titolo esemplificativo: l’emergere di plusvalori a fronte di una singola operazione o a seguito di reciprocità di più cessioni tra medesime società; i momenti di formazione; la realizzazione di plusvalenze per entrambe le società; l’impatto finanziario e monetario di due o più cessioni contestuali o ravvicinate.

Per tutte le ragioni indicate in precedenza è fondamentale intervenire, in termini regolamentari e in tempi rapidi, sulla questione composita della definizione del valore e del prezzo di scambio, del trattamento delle plusvalenze e della valutazione del costo di acquisto del diritto negli anni successivi a quello di prima contabilizzazione.

Proprio perché il tema delle valutazioni si riflette sui bilanci di più anni – come detto in precedenza – è quindi opportuno disporre anche di criteri specifici per sottoporre a verifica il valore nella società cessionaria negli anni successivi alla prima iscrizione: un calciatore senza prospettiva o con impiego ben al di sotto delle attese dovrebbe infatti essere oggetto di svalutazione.

Tutto questo al fine non di limitare la libertà degli scambi ma di eliminare delle potenziali storture negoziali.

Appare infatti singolare che in ambito molto regolamentato, come quello calcistico, sia carente proprio questa disciplina che assume un ruolo di massima criticità nei bilanci.

Questa regolamentazione assumerebbe valore anche in fase di controllo dei bilanci, portando a limitare alcune opinion per certi aspetti troppo benevole.

Come è noto, le operazioni “a specchio” sono caratterizzate da reciprocità di due o più cessioni tra medesime società; contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni; realizzazione di plusvalenze (contabili) per entrambe le società; irrilevanza anche parziale – ad esempio superiore ad un X% - delle cessioni dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, ferma la libertà degli scambi, è indubbio che gli stessi debbano ispirarsi ad una razionalità economica, ad un vincolo cioè di coerenza tra i molteplici valori che si formano in complesse negoziazioni. Potrebbero, pertanto, essere introdotti i seguenti criteri, il superamento contemporaneo dei quali qualificherebbe l’operazione quale illecita:

a. prezzo superiore a una definita percentuale della media dei valori desumibili da database qualificati, identificati dal Consiglio Federale;

b. multiplo tra il valore dei diritti del giocatore e lo stipendio netto (o lordo) del calciatore.

Quanto al parametro sub a) (scostamento tra prezzo e media dei valori desumibili da database qualificati), è, infatti, evidente che – ad esempio - una tolleranza di una percentuale x (comunque molto ampia) possa essere giudicata compatibile con la libertà di scelta da parte delle società di calcio. Detta percentuale potrebbe anche essere diversificata per scaglioni di valore dei diritti (ad esempio sino a 5 milioni, sino a 30 milioni e oltre). Il superamento di questa soglia non qualificherebbe, di per sé, l’operazione come illecita, necessitando – a tal fine – anche il mancato rispetto del parametro sub lett. b).

Quanto al parametro sub b) (multiplo tra il valore dei diritti del giocatore e lo stipendio netto (o lordo) del calciatore) è ragionevole ritenere che l’acquisto di un diritto pluriennale sulle prestazioni di un calciatore dovrebbe riverberarsi sul suo stipendio (netto o lordo) o, al contrario, è irragionevole che un calciatore possa avere una retribuzione annuale pari a qualche punto percentuale del valore dei suoi diritti. Pertanto, anche ipotizzando il superamento del parametro sub a), l’operazione non sarebbe sospetta se accompagnata da un multiplo (rapporto tra valore del diritto e retribuzione annua) entro un “ragionevole” limite massino. Detto multiplo dovrebbe essere declinato diversamente in funzione delle classi di età del calciatore.

Sarebbe, pertanto, rispettata la libertà degli scambi, potendosi registrare significativi scostamenti di prezzo rispetto a valori, anche sopra un definito limite, dovendosi tuttavia richiamare un superiore e indubitabile principio di coerenza tra valore del diritto e retribuzione economica.  L’operazione pertanto sarebbe illecita in presenza di scostamenti percentuali superiori ad ampie percentuali, accompagnate da una remunerazione non adeguata rispetto al valore degli stessi diritti.

11. Conclusioni

In definitiva, assorbite tutte le eccezioni preliminari, deve essere respinto il reclamo del Procuratore federale n. 0107/CFA/20212022 e, per l’effetto, dichiarato improcedibile il correlato reclamo incidentale; devono altresì essere dichiarati improcedibili, per l’effetto, i reclami n. 0109/CFA/2021-2022, n. 0110/CFA/2021-2022 e n. 0111/CFA/2021-2022.

Deve essere altresì disposta la trasmissione della presente decisione al Presidente della Federazione affinché valuti l’opportunità di assumere una iniziativa normativa urgente, secondo quanto indicato in motivazione.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, così dispone.

Respinge il reclamo del Procuratore federale n. 0107/CFA/2021-2022 e dichiara improcedibile il correlato reclamo incidentale;

Dichiara improcedibili i reclami n. 0109/CFA/2021-2022, n. 0110/CFA/2021-2022 e n. 0111/CFA/2021-2022.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 GLI ESTENSORI

Alberto Falini

Claudio Teodori

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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