F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 147/TFN – SD del 27 Maggio 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Giovanni Pellilli contro AIA e FIGC – Reg. Prot. 124/TFN-SD

Decisione/0147/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 maggio 2022, sul ricorso proposto dal sig. Giovanni Pellilli contro Associazione Italiana Arbitri – AIA e Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso.

Con ricorso ex art. 30 CGS CONI datato 22 marzo 2022, inviato a mezzo pec in pari data al Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, all'AIA ed alla FIGC, il signor Pellilli, ex associato AIA, chiedeva "di obbligare l'AIA all'ostensione della documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti relativa al procedimento di riammissione nell'AIA", al fine di poter verificare la correttezza delle "procedure attuate e di poter eventualmente ricorrere nelle sedi di giustizia deputate".

A sostegno del ricorso esponeva che, dopo aver rassegnato le sue dimissioni dall'AIA in data 22 gennaio 2013 per asseriti motivi lavorativi, aveva proposto domanda di riammissione alla stessa ai sensi dell'art. 8, comma 6°, lettera o), del Regolamento AIA il giorno 14 giugno 2021, ottenendo una nota scritta di diniego il giorno 28 settembre 2021, distinta dal prot. 5045/SS 2021, inoltratagli per e.mail, del seguente tenore letterale:

"- acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta dal Presidente di Sezione di ultima appartenenza del richiedente; - valutate le oggettive motivazioni espresse dal Presidente di Sezione di Termoli a supporto del parere sfavorevole espresso, così come previsto all'art. 8, punto 6, lettera o) del vigente Regolamento dall'Associazione Italiana Arbitri;

- sentito il Comitato Nazionale; il Presidente AIA non ritiene di procedere al nuovo inquadramento del richiedente".

Aggiungeva che con lettera pec del 30 settembre 2021, invocando l'applicazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, aveva chiesto al Presidente AIA di esercitare il diritto di accesso al "parere scritto sfavorevole del Presidente della Sezione di Termoli" ed a "ogni altro documento inerente il procedimento della richiesta di reintegro..." e "ciò al fine di valutare la possibilità di ricorrere alle sedi di giustizia deputate".

L'AIA avrebbe omesso ogni risposta a tale istanza e, decorsi quasi tre mesi, avrebbe inviato altra lettera pec in data 22 dicembre 2021 al Presidente AIA con la quale richiamava la precedente istanza di accesso agli atti riguardo al provvedimento di diniego alla riammissione, sollecitando la consegna dei documenti richiesti, avvertendo che decorsi inutilmente dieci giorni si sarebbe rivolto al Tribunale Federale.

Anche questa sollecitazione sarebbe rimasta priva di riscontro, provocando così la sua reazione tramite l'inoltro del ricorso in commento del 22 marzo 2022.

La convocazione della prima riunione.

Sulla base della ricezione dello stesso il Presidente del TFN - Sezione Disciplinare, ha regolarmente provveduto a fissare l'udienza di discussione per il giorno 21 aprile 2022, ore 12.00, dandone comunicazione via lettera pec al ricorrente, all'AIA ed alla FIGC, richiamando il disposto dell'art. 87 CGS FIGC.

La prima memoria difensiva.

L'AIA si è costituita in giudizio con memoria difensiva datata 14.4.2022 nella quale ha eccepito l'improcedibilità dell'avverso ricorso per l'inesistenza della notificazione all'AIA, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo per effetto della ricezione della comunicazione della fissazione di udienza espletata dalla segreteria dell'Organo giudicante in data 25.3.2022 e richiamando il disposto dell'art. 86, comma 3, CGS in forza del quale l'omessa trasmissione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto determinerebbe appunto l'improcedibilità del ricorso.

I precedenti dibattimenti.

Alla riunione in camera di consiglio del 21 aprile 2022 in modalità videoconferenza hanno partecipato il signor Giovanni Pellilli personalmente nonché l'avv. Valerio Di Stasio. Nel corso della stessa, per problemi tecnici, un componente del Collegio ha perso la connessione, facendone venir meno la pienezza dei Componenti, con conseguente rinvio della trattazione alla riunione del 27 aprile 2022.

Al termine di quest'ultima, avendo l'avv. Valerio Di Stasio ribadito che alla pec accompagnatoria ricevuta dall'AIA non era allegato alcunché (né il ricorso né gli allegati in esso richiamati), il Collegio ha emesso ordinanza con la quale ha ordinato al ricorrente di depositare entro la data del 3 maggio 2022 le ricevute di notifica del ricorso inoltrato all'AIA in formato ".eml", comprensivo degli allegati.

Il signor Giovanni Pellilli ottemperava a tale ordinanza con deposito di nota in data 2 maggio 2022 alla quale allegava la notifica AIA del 23 marzo 2022 posta consegnata, quella in pari data di posta inviata e quella sempre in pari data di ricevuta di accettazione nel formato richiesto.

Alla successiva riunione del 5 maggio 2022 l'avv. Valerio di Stasio ribadiva l'eccezione preliminare sull'inammissibilità del ricorso non avendo l'AIA ricevuto gli allegati della pec accompagnatoria dal signor Giovanni Pellilli. Quest'ultimo precisava che nella pec inviata e depositata gli allegati erano presenti e che la mancata ricezione dell'AIA non gli potrebbe essere imputata.

Il Collegio, espletate le opportune verifiche sulla documentazione in atti, emetteva altra ordinanza con la quale, "ritenuta la non imputabilità al signor Giovanni Pellilli della mancata consegna all'Associazione Italiana Arbitri degli allegati alla pec del 22 marzo 2022, ore 17.20 e all'AIA della mancata ricezione di detti allegati", rinviava la trattazione alla riunione del 19 maggio 2022, ore 10.30, "rimettendo in termini l'AIA per assumere, ove ritenuto, difese nel merito".

La seconda memoria difensiva.

Il difensore dell'AIA inoltrava nei termini la memoria difensiva datata 13 maggio 2022 nella quale, ribadita l'improcedibilità del ricorso, ne evidenziava per la prima volta "l'illegittimità e l'infondatezza sia per l'intervenuta decadenza dei termini di cui alla L. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 116 D. Lgs. n. 104/2010 che per l'evidente carenza all'ostensione". Di seguito segnalava che nella medesima data aveva comunque provveduto a trasmettere a mezzo pec al signor Pellilli il documento richiesto, ossia il parere sfavorevole alla riammissione emesso dal Presidente della Sezione AIA di Termoli, dandone prova documentale ed eccependo così l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

La memoria di replica.

Il signor Giovanni Pellilli, per quanto non autorizzato, ha fatto pervenire una memoria datata 16 maggio 2022 con la quale ha contestato nel merito il suddetto parere negativo ed ha chiesto al Collegio "la possibilità di giudicare nel merito il provvedimento di diniego di reintegro del 28.9.2021 chiedendo di essere reintegrato nell'Associazione Arbitri Italiana con il ricongiungimento della mia carriera arbitrale".

L'ultimo dibattimento.

Alla riunione del 19 maggio 2022, tenuta ancora in modalità video conferenza, sono comparsi il ricorrente personalmente e l'avv. Valerio Di Stasio per l'AIA. A precisa domanda del Presidente del Collegio il signor Giovanni Pellilli ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata nella citata memoria di replica e l'avv. Di Stasio nulla ha opposto.

I motivi della decisione.

- I fatti storici come narrati dal ricorrente risultano comprovati sulla base dei documenti dallo stesso allegati al ricorso ed inoltre l'AIA, nelle sue memorie difensive, non li ha affatto contestati, così che l'omesso riscontro dell'Associazione Italiana Arbitri all'istanza di accesso agli atti formulata in data 30 settembre 2021 dal ricorrente ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/1990 e poi sollecitata il giorno 22 dicembre 2021, deve considerarsi pacifica, salvi gli effetti della spontanea consegna del parere sfavorevole del Presidente della Sezione AIA di Termoli trasmesso al ricorrente dal difensore dell'AIA il 13 corrente, nelle more del presente procedimento.

- Passando all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'AIA, ritiene il Collegio di dover anzitutto rigettare in ordine logico quella di improcedibilità del ricorso per la sua omessa notificazione all'AIA.

Infatti la circostanza che la pec del 22.3.2022 indirizzata dal signor Pellilli all'indirizzo "aia@pec.figc.it" fosse costituita dal messaggio accompagnatorio e da un allegato contenente il ricorso ed i documenti in esso richiamati è emersa senza tema di smentita dai documenti acquisiti in formato ".eml" a seguito di apposita ordinanza, cui il ricorrente ha tempestivamente ottemperato.

Ed invero dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna risulta che all'indirizzo "aia@pec.figc.it" in data 22.3.2022, alle ore 17.20.10, è stato recapitato dal proprio gestore pec Aruba.it il messaggio avente quali oggetto "Ricorso Tribunale Federale Nazionale sez Disciplinare Pellilli Giovanni del 22.03.2022" al cui interno era contenuto il file "winmail.dat" che, opportunamente decodificato con apposita utility, rivelava di contenere 9 files, tra i quali il ricorso (file:"Ricorso TFN Pellilli Giovanni.pdf") e tutti i relativi allegati di cui si è dato atto, come ricevuti anche dal TFN.

Una volta provato il corretto inoltro del ricorso anche alla contro interessata, il Collegio, non potendo porre a carico ulteriori oneri al ricorrente e ritenendo validamente radicato il ricorso, ha in ogni caso rimesso in termini l'AIA, consentendo la proposizione di nuova memoria difensiva, sanando così eventuali vizi dell'instaurazione del contraddittorio non ascrivibili al ricorrente.

L'eccezione di improcedibilità dell'AIA, per quanto ancora ribadita anche nella seconda memoria difensiva nonostante la rimessione in termini, non è così meritevole di accoglimento.

- Il Collegio ritiene invece fondata l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dall'AIA nella seconda memoria difensiva, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni e del merito.

Quest'ultima ha infatti documentato di aver inoltrato via pec in data 13 maggio 2022 al ricorrente il parere sfavorevole datato 31.8.2021 del Presidente della Sezione AIA di Termoli in ordine alla domanda di riammissione nell'AIA proposta dal signor Giovanni Pellilli e quest'ultimo ha dimostrato di averlo ricevuto proprio a seguito della presentazione della memoria non autorizzata, con la quale ne ha radicalmente contrastato i contenuti, per quanto irrilevanti in questa sede in cui l'oggetto del ricorso attiene esclusivamente al silenzio diniego formatosi sull'istanza di ostensione.

Pertanto il ricorrente ha ottenuto, sia pur tardivamente, proprio la documentazione per la quale aveva proposto il ricorso.

Si è così verificata la cessazione della materia del contendere in quanto nelle more del procedimento è sopravvenuta una situazione che ha radicalmente eliminato la posizione di contrasto fra le parti e che rende inutile ed inattuale la decisione.

Il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 27 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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