C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 14/11/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/11/2019 SIZIANO FIVE CLUB – MARCELLINI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/11/2019 SIZIANO FIVE CLUB - MARCELLINI Visti gli atti ufficiali di gara.

Rilevato che:

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 33º minuto del primo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per alcuni minuti, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società nonché spettatori supporter della società Siziano che si sono scambiati calci e pugni.

L'Arbitro ha individuato solo alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa e precisamente il calciatore della soc. Siziano Albertini Matteo colpiva con un pugno al volto il calciatore della società Marcellini Amato Samuele che cadeva a terra ma reagiva colpendo con un calcio il suo aggressore la qual cosa ha dato origine alla rissa stessa; inoltre ha individuato il calciatore della società Siziano Savoldi Luca ed il calciatore della società Marcellini Martino Filippo i quali colpivano gli avversari con calci e pugni; ad essi si aggiungevano i sostenitori della società Siziano i quali stessi partecipavano attivamente alla rissa: non è stato invece in grado, a causa della grande confusione, di identificare gli altri calciatori subito dopo intervenuti e di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti.

Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l'Arbitro decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 33º minuto del primo tempo.

All'atto della riconsegna dei documenti il dirigente Ferrari Giancarlo della società Siziano teneva comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994.

P.Q.S.

DELIBERA

- di comminare alle Siziano Five club e Marcellini la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.;

- di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari a Euro 200,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo;

-  di squalificare per quattro gare il calciatore della soc. Siziano Albertini Matteo ed il calciatore della società Marcellini Amato Samuele per atti di violenza contribuendo a dare origine alla rissa.

- di squalificare per tre gare il calciatore della società Siziano Savoldi Luca ed il calciatore della società Marcellini Martino Filippo;

-  di inibire fino al 11-12-2019 il dirigente Ferrari Giancarlo dirigente della società Siziano.

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