C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 14/11/2019 – Delibera – gara del 3/11/2019 VIS NOVA GIUSSANO – ALCIONE MILANO SSD A RL

gara del 3/11/2019 VIS NOVA GIUSSANO - ALCIONE MILANO SSD A RL

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 20 del 7.11.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Vis Nova Giussano.

Si dà atto che con nota in data 7-11-2019 ore 00,00 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia rispettivamente a mezzo pec alla società ricorrente ed a mezzo mail alla controparte.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la ricorrente società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Notarianni Simone nato il 94-7-2005, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 66 del 28-5-2019.

Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Vis Nova - Alcione Milano del 26-5-2019, finale del campionato Giovanissimi regionale under 14, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da CU sopracitato e tale sanzione, residuo della scorsa stagione, doveva essere scontata nel presente campionato.

Dagli atti d'ufficio non risulta che tale sanzione sia stata scontata. Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Alcione Milano ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 14, prendendo attivamente parte alla gara dal 1º del 2º tempo sostituendo il calciatore nº 2.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società Alcione Milano non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visti gli artt.10 e 67 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

- di comminare alla società Alcione Milano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

- di squalificare il calciatore Notarianni Simone della società Alcione Milano per una ulteriore gara;

- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 11/12/2019 il dirigente accompagnatore sig. Figoli Fabio della società Alcione Milano;

- si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

- si trasmettono gli atti alla On. Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

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