C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/11/2019 – Delibera – gara del 17/11/2019 FC TRADATE – ISPRA CALCIO

gara del 17/11/2019 FC TRADATE - ISPRA CALCIO

La gara in oggetto è stata sospesa definitivamente al 47º del 2º tempo per i seguenti motivi:

Al 10º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Monticelli Davide della società FC Tradate per somma di ammonizioni; al 45º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Dama Rudjan della società FC Tradate per somma di ammonizioni; al 46º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Galluzzo Marco della società FC Tradate per somma di ammonizioni.

A seguito di quest'ultima espulsione l'arbitro veniva avvicinato da diversi calciatori della società FC Tradate alcuni di essi si posizionavano alle spalle del direttore di gara protestando animatamente e provocatoriamente; uno di essi, non identificato incitava gli altri compagni "ci facciamo buttare fuori tutti dobbiamo essere cattivi"; altro calciatore, pure lui non identificato, oltre aduna bestemmia pronunciava frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

L'arbitro sia a causa della situazione sia per salvaguardare la incolumità propria, vista la grave e pesante tensione che si era venuta a creare, " . considerato che avrei dovuto comminare altri due provvedimenti di espulsione, quindi a norma di regolamento avrei dovuto sospendere la gara perché la società Tradate si sarebbe trovata con meno di sette calciatori sul terreno di giuoco ." ha ritenuto di decretare la definitiva sospensione della gara pur non procedendo alla identificazione dei responsabili.

Dato atto che il direttore di gara non è però stato in grado d'identificare altri responsabili a causa della comprensibile tensione e confusione del momento e che al suo rientro nel suo spogliatoio trovava la porta sfondata da ignoto tuttavia indicato all'arbitro da un dirigente locale come proprio tesserato non personalmente individuato.

Vista la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla società FC Tradate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

b) di comminare alla società FC Tradate la sanzione dell'ammenda pari a Euro 100,00 in quanto responsabile del comportamento dei propri tesserati.

c) di comminare la sanzione della squalifica per una gara ai calciatori Monticelli Davide, Dama Rudjan e Galluzzo Marco della società FC Tradate per i motivi su indicati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it