C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/12/2019 – Delibera – gara del 3/12/2019 ATLETICO ARLUNO – MARCELLINI

gara del 3/12/2019 ATLETICO ARLUNO - MARCELLINI

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi son sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020", come pubblicato sul CU del CR Lombardia n 6 del 22-8-2019 Punto 3.2.25. pag. 209 che riprende integralmente il CU N 84 del 8-8-2019 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n 66/A del 8-8-2019 che dispone quanto segue: "Omissis ..1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui s è svolta la gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia. Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui stata adottata.".

La società Atletico Arluno con mail non certificata in data 4-12-2019 ore 10,45, ha inviato preannuncio di ricorso; successivamente con mai non certificata in data 4-12-2019 ore 11,07, ha inviato motivazioni del ricorso.

Va dato atto che il ricorso è improcedibile perché non è stato trasmesso e qui pervenuto nel rispetto delle modalità e dei termini previsto dalla "Abbreviazione dei termini" di cui ai su indicati Comunicati Ufficiali nonchè degli articoli 139, 49, 53 e 67 del CGS.

Va premesso che la gara in questione è quella di ritorno degli ottavi di finale della citata Coppa pertanto, come da regolamento della Coppa Lombardia, pubblicato in allegato al CU nº 6 del 22 agosto 2019 del CRL: Per i turni ad eliminazione diretta (ottavi, quarti e semifinali risulteranno qualificate al turno successivo le squadre che negli incontri di andata e ritorno avranno segnato il maggior numero di reti, verificandosi ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti..

Dagli atti ufficiali di gara e dai supplementi al rapporto, inviati dall’arbitro in data 5-11-2019 e 6-11-2019 risulta che al termine della gara regolarmente disputata (col risultato Atletico Arluno Marcellini 3-1) si è reso necessario, in considerazione del fatto che le reti segnate dalle due squadre nelle gare (andata e ritorno) sono risultati in parità, provvedere alla esecuzione dei tiri di rigore al fine di determinare la società qualificata per il turno successivo. Il direttore di gara, come da lui specificato, ha quindi provveduto a ridurre il numero dei calciatori della società ospitante di due unità per essere pari (con la società ospitata) ma prima che si effettuassero i tiri di rigore la società Marcellini mi informava che il calciatore nº 1 Bergamaschi Jacopo non poteva tirare perché infortunato e pertanto lo esoneravo dal calciare. Il direttore di gara, a seguito di tale comunicazione, faceva effettuare i tiri di rigore senza tuttavia, come da lui stesso ammesso non facevo però ridurre di una ulteriore unità il numero dei calciatori della squadra ospitante quindi non provvedeva di nuovo a riportare ad un numero uguale i calciatori delle due società indicati per tale incombenza.

Va ricordato che, come su detto, la gara in questione è quella di ritorno degli ottavi di finale della citata Coppa pertanto al fine di determinare la società qualificata per il turno successivo, al termine della gara di ritorno si è reso necessario provvedere alla esecuzione dei tiri di rigore: ciò in quanto alla fine della gara di ritorno la sommatoria delle reti segnate dalle due squadre sono risultate in parità.

In proposito va preso in esame il Regolamento del giuoco del calcio a cinque al fine di verificare la regolarità della esecuzione dei tiri di rigore. Tale regolamento tra l’altro alla regola 10 (pag 44) dispone: Quando il regolamento della competizione prevede che una gara o una gara da disputarsi con la formula andata e ritorno debba terminare con una squadra vincente, le sole procedure ammesse per determinare la vincente sono le seguenti: omissis; tiri di rigore.

Nel caso in questione vige quindi il regolamento della Coppa Lombardia che, come sopra riportato, prevede al termine della gara di ritorno e in caso di parità delle reti segnate i tiri di rigore.

Le procedure relative alla effettuazione dei tiri di rigore sono descritte nel paragrafo Procedure per determinare la squadra vincente di una gara o di una gara con andata e ritorno (pagg.65 e 66 del citato regolamento del giuoco del calcio a cinque) tra l’altro è previsto che. Se al termine di una gara o dei tempi supplementari e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero maggior di calciatori, inclusi i sostituti, rispetto a quello della squadra avversaria, è tenuta a ridurre tale numero per eguagliarlo a quello d quest’ultima; al capitano della squadra in superiorità numerica spetta il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore escluso dai tiri di rigore.

Inoltre nelle Interpretazioni del giuoco del calcio a cinque Linee guida (pag. 140 - 141 del citato regolamento del giuoco del calcio a cinque) relative alle Procedure per determinare la squadra vincente d una gara o di una gara con andata e ritorno risulta che - Un numero uguale di calciatori per ciascuna squadra è richiesto solamente all’inizio dell’effettuazione dei tiri di rigore; - Se un calciatore s’infortuna o viene espulso durante l’effettuazione dei tiri di rigore e la squadra si trova così in inferiorità numerica gli arbitri non dovranno ridurre il numero di calciatori dell’altra squadra che esegue i tiri di rigore.

Nel caso in questione il direttore di gara, come su detto, col proprio rapporto ed i supplementi comunica che prima dell’inizio dei tiri ha quindi provveduto a ridurre il numero dei calciatori della società ospitante di due unità per essere pari (con la società ospitata) ma prima che si effettuassero i tiri di rigore la società Marcellini mi informava che il calciatore nº 1 Bergamaschi Jacopo non poteva tirare perché infortunato e pertanto lo esoneravo dal calciare tuttavia in questa occasione (cioè prima dell’inizio della sequenza dei tiri di rigore) non ha provveduto di nuovo a riportare a un numero uguale i calciatori delle due società che dovevano effettuare i tiri.

Ora è evidente che la effettuazione dei tiri di rigore è stata oggetto di errore tecnico arbitrale.

Tuttavia il presupposto per la effettuazione dei citati tiri di rigor è comunque il verificarsi della condizione che nella gara di andata (disputata regolarmente Marcellini - Atletico Arluno 7-5) e nella gara di ritorno siano state segnate un uguale numero di reti da entrambe l società e non vi può esser dubbio sul fatto che se la gara di ritorno non fosse stata disputata e portata a termine regolarmente il direttore di gara non avrebbe fatto effettuate i tiri di rigore.

Quindi l’errore tecnico non ha influenzato la disputa della gara di ritorno (regolarmente giocata e terminata col risultato Atletico Arluno Marcellini 3-1) ma ha rilevato solamente per la esecuzione de tiri di rigore effettuati al solo fine di determinare la squadra da qualificare al turno successivo di coppa.

Peraltro nelle Interpretazioni del giuoco del calcio a cinque Linee guida (pag. 140 del citato regolamento del giuoco del calcio a cinque relative alle Procedure per determinare la squadra vincente di una gara o di una gara con andata e ritorno risulta che: - i tiri di rigore non fanno parte della gara; Visto il Cu Figc n 66/A del 8-8-2019 Visti gli articoli 139, 10, 49, 53 e 67 del CGS.

Visto il regolamento del giuoco del calcio a cinque.

PQM

 

DELIBERA

 

- di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo Atletico Arluno Marcellini 3-1 e disporre la ripetizione dei tiri di rigore a cura del CRL

- di dichiarare improcedibile il ricorso ed addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it