C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 19/12/2019 – Delibera – gara del 8/12/2019 COSTAMASNAGA – OLIMPIAGRENTA
gara del 8/12/2019 COSTAMASNAGA - OLIMPIAGRENTA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 12.12.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Costamasnaga .
Dato atto che con nota pec in data 11-12-2019 ore 13,46 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Olimpiagrenta ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni per " ..dal 12ºal 13del 2º tempo.." con solamente due calciatori cosiddetti "giovani" anziché con i tre previsti; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Olimpiagrenta, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Brini Luca nato il 12-8-97; nº 8 Cocco Mattia nato il 29-1-97; nº 11 Bonalume Alessio nato il 15-2-98 Al 12º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Brini Luca nato il 12-8-97 col nº 19 Marano Marco nato il 22-11-1989 Al 13º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Manzoni Manuel nato il 15-4-96 col nº 18 Colombo Guglielmo nato il 14-2-1998. Inoltre ha sostituito altri calciatori non rientranti nei limiti di età previsti dall'articolo 34bis delle NOIF.
In proposito va dato atto che come comunicato dal direttore di gara con apposito supplemento di rapporto in data 11-12-2019 la sostituzione avvenuta al 12º del 2º tempo tra il calciatore nº 2 ed il calciatore nº19 (come su indicato ) è del tutto regolarmente ed in quel momento, a causa di un infortunio ad un calciatore che ha richiesto l'intervento del direttore di gara, il medesimo subito dopo ha provveduto alla sostituzione del calciatore nº 7 col nº 18 (come su indicato) altrettanto regolarmente e precisa che tra le due sostituzioni non è intervenuta alcuna ripresa del giuoco.
La società Olimpiagrenta con mail pec in data 13-12-2019 ore 10,53 ha inviato deduzioni e tra l'altro in proposito ha richiamato la pregressa giurisprudenza sportiva ed in particolare la decisione nº 6 del 2011 dell'Alta Corte di giustizia Sportiva la quale precisa che " La partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al giuoco o di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita .." pertanto richiede il rigetto del ricorso.
La società Costamasnaga con mail in data 14-12-2019 ore 13,37 in risposta alla nota della controparte in data 13-12-2019 su citata, ha inviato deduzioni integrative con le quali richiama le procedure relative alle sostituzioni dei calciatori, i " limiti di partecipazione alle gare in relazione all'età" e riferisce in ordine al colloquio avvenuto a fine gara in relazione alle sostituzioni.
Va ricordato che: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl del5 -7-19 Punto 3.2.18. A/3 lett b) pag. 40 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20,che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:
2 calciatori nati dal 01.01.1997 ed 1 calciatore nato dal 01.01.1998.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
" espulsione dal campo;
" casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.
Da quanto su esposto si rileva che la società Olimpiagrenta non ha violato la vigente normativa in quanto durante lo svolgimento attivo del giuoco le presenze di calciatori "giovani" sul terreno di giuoco rispettavano la vigente normativa e peraltro come, si evince dal rapporto di gara, il periodo di tempo recuperato è di 4 minuti effettivi relativi alle avvenute sostituzioni
Per tal motivo occorre necessariamente rigettare il ricorso.
PQM
DELIBERA
a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul terreno di giuoco: Costamasnaga - Olimpiagrenta 1-2.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.