C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/01/2020 – Delibera – gara del 14/12/2019 VISTARINO – GARLASCO A.S.D.

gara del 14/12/2019 VISTARINO - GARLASCO A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 28 del 19/12/2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Garlasco.

Dato atto che con nota pec in data 19-12-2019 ore 14,45 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Il preannuncio inviato dalla società Garlasco con mail pec del 15-12-2019, contiene anche le motivazioni del ricorso peraltro tale preannuncio risulta indirizzato per conoscenza a mezzo mail non certificata alla controparte, tuttavia non vi è allegata la prova di tale invio; inoltre la reclamante ha inviato mail pec in data 18-12-2019 ore 19,42 colla quale propone le motivazioni del ricorso allegando la prova dell'invio a mezzo fax di tali motivazioni alla controparte.

La reclamante quindi pur avendo indirizzato il preannuncio di ricorso contenente le motivazioni per conoscenza a mezzo mail non certificata alla controparte, tuttavia non ha allegato la prova di tale invio come invece ha fatto per l'invio delle motivazioni; pertanto, a norma dell'articolo 67 del Cgs (come peraltro spiegato sulle "Norme e determinazioni del CRL per la corrente stagione sportiva, pag 200) il ricorso è improcedibile. Tuttavia la società Vistarino ha inviato controdeduzioni con le quali sostanzialmente ammette di aver errato nella interpretazione della norma ed invoca a sua difesa il fatto che a seguito dell'utilizzo errato del calciatore anche se il risultato della gara non è mutato; tale fatto sana la violazione della mancata prova dell'invio alla controparte del preannuncio.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Vistarino ha fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati nell'anno 2000 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori il nº1 Ferrari Nicolò nato il 23-3- 2000, il nº 9 D'Elia Salvatore nato il 11-8-2000, nº 11 Intini Faouzi nato il 28-1-2000 ed al 16º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 11 col il nº15 Roberto Gianbattista nato il 9-6-2000, i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.

Quindi sul terreno di gioco sono stati attivamente impiegati quattro calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 Crl del 5-7-19 Punto 3.2.18. A/8 lett b) pag. 47 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, quanto segue:

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

Alle gare del Campionato Juniores Regionale "B" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare a carico della società Vistarino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Di dichiarare improcedibile il ricorso ed addebitare la tassa reclamo, se non versata.

 

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