C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 16/01/2020 – Delibera – gara del 11/ 1/2020 LA SPEZIA CALCIO – ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO

gara del 11/ 1/2020 LA SPEZIA CALCIO - ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 49º del 2º tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore Martinelli Andrea della società La Spezia calcio perché si scagliava con forza contro la sua persona, lo spingeva con entrambe le mani sulla schiena facendogli perdere l'equilibrio e facendolo cadere a terra così provocandogli un "discreto dolore" nel frattempo il citato calciatore gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose venendo perciò allontanato. Tuttavia nel frattempo e prima di rialzarsi l'arbitro avvertiva un violento pestone sul piede destro che gli provocava un forte dolore. L'arbitro è certo che l'autore della violenza è un calciatore della società La Spezia calcio in quanto in quel momento circondato solamente da calciatori di tale società e pur tuttavia non è certo della identità dell'autore di tale violenza.

Peraltro nello stesso momento veniva espulso il calciatore Brambilla Riccardo della società La Spezia calcio perché si portava a pochi centimetri dal direttore di gara e lo offendeva e lo spingeva e lo strattonava afferrandolo per la maglia; veniva allontanato dai presenti.

Il direttore di gara riprendeva il gioco portando a termine la gara.

Subito dopo il fischio finale nella zona antistante lo spogliatoio si accendeva una rissa tra i calciatori delle due squadre, parecchi dei quali non identificati ed in particolare l'arbitro vedeva il calciatore Loffredo Pereira Kevin della società La Spezia calcio il quale raccolta da terra una bottiglietta di acqua la scagliava verso gli avversari "colpendone un paio di striscio"; subito dopo entrava in contatto col calciatore Oviahon Felice Victor della società Accademia Pavese col quale si scambiava spinte sul petto sul volto e sulla gola; 'intervento dei dirigenti e dei presenti poneva fine alle violenze.

Rientrato nel suo spogliatoio il direttore di gara lo trovava aperto nonostante lui stesso prima di rientrare per il secondo tempo lo avesse chiuso a chiave e quasi tutti i suoi indumenti sparsi a caso per terra ed altri in un diverso armadio: tuttavia il direttore di gara non ha riscontrato danni ai suoi beni: di ciò sono subito stati informati i dirigenti delle due società.

Poichè il dolore al piede il giorno successivo alla gara persisteva e si acuiva l'arbitro si recava al Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e Carlo di Milano dove, come da certificato medico (allegato al rapporto di gara), gli veniva riscontrata una frattura alla base digitale e micro distacco della falange prossimale del 1 dito del piede destro e dimesso con prescrizioni e prognosi di 25 giorni.

La società La Spezia calcio è quindi responsabile dei fatti violenti su indicati.

Inoltre in considerazione di quanto su riportato e dato atto che l'arbitro non ha con certezza individuato l'autore della violenza da lui subita, occorre considerare l'articolo 5 del Codice di Giustizia Sportiva che dispone al comma 2: "Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto".

Dato atto che il calciatore Liccardo Gabriele Antoni della società La Spezia calcio ha rivestito per tutta la durata della gara in oggetto la qualifica di capitano.

Dato inoltre atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta nei confronti dell'arbitro da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014.

PQM

DELIBERA

Di omologare il risultato conseguito sul campo: La Spezia - Accademia Pavese: 2-3.

Di squalificare (in quanto responsabile ai sensi dell'articolo 5 comma2 del Codice di Giustizia Sportiva) il calciatore Liccardo Gabriele Antoni Capitano della società La Spezia calcio per anni due, vale a dire fino al 13/1/2022 (in osservanza dell'art 35 comma 4 del CGS) per la volenza subita dal direttore di gara da parte di un calciatore della propria società non identificato: si dà atto che la presente sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui verrà individuato l'autore della violenza.

Di squalificare per mesi tre, fino al 16-4-2020, i calciatori Martinelli Andrea e Brambilla Riccardo della società La Spezia calcio per quanto a loro imputato.

Di squalificare per mesi due, fino al 12-3-2020, il calciatore Loffredo Pereira Kevin della società La Spezia calcio per quanto a lui imputato.

Di squalificare per mesi uno e mezzo, fino al 26-2-2020, il calciatore Oviahon Felice Victor della società Accademia Pavese per quanto a lui imputato.

Di comminare alla società La Spezia calcio l'ammenda di Euro 400,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dai propri tesserati nei confronti del direttore di gara;

Di comminare alle società La Spezia calcio ed Accademia Pavese l'ammenda di Euro 100,00 per responsabilità dovuta alla rissa attuata a fine gara dai propri tesserati;

Si dà inoltre atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016).

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