C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 03/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 agosto 2019 a carico di TAPINETTO Riccardo, calciatore della società USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 6 ed all’art. 22 comma 2, del CGS per aver disputato la gara del campionato di seconda categoria, Girone M, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO/CRENNESE del 29.4.2018 (stagione sportiva 2017/2018) in posizione non regolare; VISENTIN Flavio, Dirigente Accompagnatore della società USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6 ed all’art. 22 comma 2, del CGS, nonché all’Art. 61 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara del campionato di seconda categoria, Girone M, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO/CRENNESE del 29.4.2018 (stagione sportiva 2017/2018), in qualità di Dirigente Accompagnatore dell’USD AURORA CERRO M. CANTALUPO , nelle quali ha preso parte il calciatore TAPINETTO Riccardo in posizione non regolare; USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, commi 2. del CGS per i comportamenti ascritti ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 agosto 2019 a carico di TAPINETTO Riccardo, calciatore della società USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 6 ed all'art. 22 comma 2, del CGS per aver disputato la gara del campionato di seconda categoria, Girone M, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO/CRENNESE del 29.4.2018 (stagione sportiva 2017/2018) in posizione non regolare; VISENTIN Flavio, Dirigente Accompagnatore della società USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis comma 1 in relazione all'art. 10 comma 6 ed all'art. 22 comma 2, del CGS, nonché all'Art. 61 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara del campionato di seconda categoria, Girone M, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO/CRENNESE del 29.4.2018 (stagione sportiva 2017/2018), in qualità di Dirigente Accompagnatore dell'USD AURORA CERRO M. CANTALUPO , nelle quali ha preso parte il calciatore TAPINETTO Riccardo in posizione non regolare; USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, commi 2. del CGS per i comportamenti ascritti ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 5 agosto 2019 ed esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che alla riunione del 26.09.2019 compariva il Presidente della società deferita il quale raggiungeva un accordo con il rappresentate della procura per l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 CGS (ex Art. 23 vecchio CGS) nei seguenti termini: alla società, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO, un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 140,00 di ammenda; -Rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare, in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell’atto di deferimento, agli altri deferiti non comparsi: a TAPINETTO Riccardo, una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella stagione sportiva 2019/2020; a VISENTIN Flavio, un mese di inibizione da scontarsi nel caso in cui si reiscriva alla FIGC Osserva Dagli atti e dai documenti di gara emerge che effettivamente il calciatore TAPINETTO Riccardo ha preso parte alla gara del campionato di seconda categoria, Girone M, USD AURORA CERRO M. CANTALUPO/CRENNESE del 29.4.2018 (stagione sportiva 2017/2018) in posizione non regolare in quanto precedentemente squalificato, in violazione delle norme di cui in epigrafe. A fronte di ciò, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'Art. 127 CGS (ex Art. 23 vecchio CGS), APPLICA alla società USD AURORA CERRO M. CANTALUPO un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella stagione sportiva 2019/2020 ed Euro 140,00 di ammenda, - ritenuta la responsabilità dei deferiti TAPINETTO e VISENTIN per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 6 ed all'art. 22 comma 2, del CGS CONDANNA TAPINETTO Riccardo ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella stagione sportiva 2019/2020; VISENTIN Flavio ad un mese di inibizione da scontarsi nel caso in cui si reiscriva alla FICG Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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