C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 16/01/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 novembre 2019 a carico di NOVI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver consentito l’utilizzo dal calciatore TAGLIABUE Mattia nella gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova del 28.9.2019 in posizione irregolare; TAGLIABUE Mattia, all’epoca dei fatti calciatore della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver disputato la gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 (Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova) del 28.9.2019 in posizione irregolare; RAMUNDO Daniele, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver sottoscritto la distinta della gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova del 28.9.2019 in cui veniva impiegato il calciatore TAGLIABUE Mattia nella in posizione irregolare; ASD POLISPORTIVA di Nova, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex Art. 4, comma 1, CGS – previgente – in relazione alle condotte di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 novembre 2019 a carico di NOVI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver consentito l'utilizzo dal calciatore TAGLIABUE Mattia nella gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova del 28.9.2019 in posizione irregolare; TAGLIABUE Mattia, all'epoca dei fatti calciatore della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver disputato la gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 (Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova) del 28.9.2019 in posizione irregolare; RAMUNDO Daniele, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD POLISPORTIVA di Nova, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS, per aver sottoscritto la distinta della gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova del 28.9.2019 in cui veniva impiegato il calciatore TAGLIABUE Mattia nella in posizione irregolare; ASD POLISPORTIVA di Nova, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex Art. 4, comma 1, CGS – previgente – in relazione alle condotte di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 9 gennaio 2020 i deferiti hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 127 CGS – (prima art 23 CGS) nei seguenti termini: per NOVI Luciano, 20 giorni di inibizione;

per RAMUNDO Daniele, 14 giorni di inibizione, per la ASD POLISPORTIVA di Nova, Euro 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Lombardia. Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 127 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a NOVI Luciano, 20 giorni di inibizione; a RAMUNDO Daniele, 14 giorni di inibizione, alla ASD POLISPORTIVA di Nova, Euro 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Lombardia; - preso atto che il rappresentante della Procura chiedeva di condannare il calciatore TAGLIABUE Mattia per una gara da scontarsi in Coppa Lombardia; rilevato che dagli atti e dai documenti emerge chiaramente che il calciatore Tagliabue ha preso parte alla gara di Coppa Lombardia I cat. Stagione sportiva 2019/2020 Palazzolo Milanese/Asd Pol. Di Nova del 28.9.2019 in posizione irregolare in quanto precedentemente squalificato; CONDANNA TAGLIABUE Mattia ad una giornata di squalifica da scontarsi in Coppa Lombardia. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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