C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 23/01/2020 – Delibera – Reclamo USD PAGAZZANESE Camp. 1° Categoria Gir. E Gara del 15.12.2019 tra USD Pagazzanese / Oratorio Calvenzano C.U. n. 28 del CRL datato 19.12.2019

 

Reclamo USD PAGAZZANESE Camp. 1° Categoria Gir. E

Gara del 15.12.2019 tra USD Pagazzanese / Oratorio Calvenzano

C.U. n. 28 del CRL datato 19.12.2019

La società USD PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato le seguenti sanzioni: inibizione sino al 15.1.2020 al massaggiatore FERRARI Michael; squalifica per una gara al calciatore KHALIL Marco, squalifica per quattro gare a SAVI Davide; squalifica per tre gare a DEL CARRO Alessio; 150 Euro di ammenda alla USD PAGAZZANESE, lamentando che le predette sanzioni sono eccessive ed ingiuste.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante osserva.

Il reclamo proposto avverso la squalifica per una gara del calciatore KHALIL e l’inibizione al massaggiatore FERRARI è inammissibile in applicazione del disposto di cui all’Art. 137, comma 3, lettere A e B CGS.

La sanzioni comminate ai calciatori SAVI e DEL CARRO si ritengono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto sul terreno di gara (il DEL CARRO ha tolto la fascia di capitano che gli era semplicemente caduta a terra tanto da raccoglierla prontamente e consegnarla al vicecapitano ed il SAVI ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro mentre protestava e lo insultava)

L’ammenda merita di essere confermata alla luce del comportamento tenuto dagli spettatori della società reclamante.

Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiarato

INAMMISSIBILE

il reclamo avverso la squalifica per una gara di KHALIL Marco e l’inibizione sino al 15.1.2020 del tesserato FERRARI Micheal

RIDUCE

la squalifica di SAVI Davide a tre gare e quella di DEL CARRO Alessio a due gare.

Rigetta per il resto il ricorso proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

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