C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/01/2020 – Delibera – Rag. Orazio Serafino ( Segret.), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori. Reclamo GSD LASPEZIA CALCIO: CAMP. JUN. REG. – GIR. D GARA del 11.01.2020 tra GSD LASPEZIA CALCIO/ACCADEMIA PAVESE S. GENESIO C.U. n. 30 del CRL datato 16.1.2020

Rag. Orazio Serafino ( Segret.), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori.

Reclamo GSD LASPEZIA CALCIO: CAMP. JUN. REG. - GIR. D

GARA del 11.01.2020 tra  GSD LASPEZIA CALCIO/ACCADEMIA PAVESE S. GENESIO

C.U. n. 30 del CRL datato 16.1.2020

 

La GSD LASPEZIA CALCIO  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori, MARTINELLI Andrea e BRAMBILLA Riccardo sino al 16.4.2020, LOFFREDO Pereira Kevin sino al 12.3.2020 ed il capitano LICCARDO Gabriele Antonio sino al 13.1.2022, affermando che, in seguito a verifiche, aveva appurato che l’autore del gesto che ha comportato la squalifica del capitano LICCARDO è stato MARTINELLI Andrea che se ne era assunto la responsabilità con relativa dichiarazione depositata agli atti e che la squalifiche comminate ai calciatori, BRAMBILLA, LOFFREDO e MARTINELLI in relazione agli avvenimenti a loro addebitati dal GS erano eccessive.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,, preso atto che la società reclamante ha rinunciato ai termini previsti dall’Art. 77 CGS osserva.

La squalifica comminata al capitano, LICCARDO Gabriele Antonio, merita di essere annullata, ai sensi dell’Art. 5 del CGS in quanto la società reclamante ha individuato l’autore del grave gesto commesso nei confronti del direttore di gara nel calciatore MARTINELLI Andrea (frattura dell’alluce del piede in seguito ad un pestone infertogli da un calciatore  individuato, in seguito, nella persona del calciatore MARTINELLI Andrea) e conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza nei confronti del MARTINELLI in relazione a tale gesto.

Per quanto attiene alle squalifiche comminate  ai calciatori, BRAMBILLA, LOFFREDO e MARTINELLI, meritano di essere confermate in relazione alla gravità dei comportamenti da loro tenuti nei confronti del direttore di gara.

Infatti, dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emergono chiaramente le seguenti circostanze:

- il Martinelli ha spinto l’arbitro con entrambe le mani sulla schiena facendolo cadere a terra con discreto dolore fisico, mentre gli rivolgeva frasi offensive e e minacciose;

- il BRAMBILLA spingeva il direttore di gara, strattonandolo per la maglia e nel contempo lo insultava, offendendolo;

- il LOFREDO tirava una bottiglietta d’acqua verso due calciatori avversari colpendone uno di striscio.

Ciò posto, il reclamo merita di essere accolto con riferimento alla squalifica comminata al capitano LICCARDO con invio agli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza nei confronti del Martinelli.

Nel contempo, non può essere accolto in relazione alle altre sanzioni comminate ai calciatori, BRAMBILLA, LOFFREDO e MARTINELLI.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto

ANNULLA

la squalifica comminata al capitano, LICCARDO Gabriele Antonio, che cessa ogni effetto ai sensi dell’Art. 5 CGS, mandando gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua compentenza nei confronti del calciatore MARTINELLI Andrea e

RIGETTA

per il resto reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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