C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/02/2020 – Delibera – Reclamo società POLISPORTIVA VALMALENCO Camp. 2° Categoria Gir. X Gara del 19/01/2020 tra Dubino / Polisportiva Valmalenco C.U. n. 29 della Delegazione di Sondrio datato 23/01/2020
Reclamo società POLISPORTIVA VALMALENCO Camp. 2° Categoria Gir. X
Gara del 19/01/2020 tra Dubino / Polisportiva Valmalenco
C.U. n. 29 della Delegazione di Sondrio datato 23/01/2020
La società POLISPORTIVA VALMALENCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore PICCENI Ivano per 3 (tre) giornate, chiedendo la riduzione della pena in quanto, a detta del reclamante, la condotta non sarebbe da ritenersi violenta, non essendoci stata alcuna reazione da parte dell'avversario.
La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva:
letti gli atti disponibili e il referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, appare evidente come il PICCENI abbia posto in essere una condotta gravemente sleale, intervenendo con entrambi i piedi sulla caviglia del giocatore. Nessuna rilevanza può essere data al fatto che non vi sia stata reazione del giocatore avversario, tenuto altresì conto che lo stesso è dovuto uscire dal terreno di gioco per le cure mediche.
Tenuto conto della condotta tenuta dal PICCENI, la sanzione comminata dal GS non merita alcuna mitigazione e risulta congrua.
Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello
RESPINGE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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