C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – Reclamo società UESSE SARNICO Camp. Allievi Reg. U16 Gir. C Gara del 26/02/2020 tra Uesse Sarnico 1908 / Sporting Franciacorta C.U. n. 33 del CRL datato 30/01/2020

Reclamo società UESSE SARNICO   Camp. Allievi Reg. U16 Gir. C

Gara del 26/02/2020 tra Uesse Sarnico 1908 / Sporting Franciacorta

C.U. n. 33 del CRL datato 30/01/2020

La società U.S. SARNICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS, con reclamo presentato a firma del Dirigente, Roberto SARDI, che lo ha inibito sino al 26.2.2020 ed ha squalificato l'allenatore POZZONI Mauro, sino al 26.2.2020 ed il calciatore, SUARDI Fabrizio, per 3 gare.

La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

Il reclamo presentato a firma del dirigente, Roberto SARDI, è inammissibile in quanto sottoscritto da un soggetto che era stato squalificato e che quindi era precluso dallo svolgimento di qualsivoglia attività all'interno della FIGC così come previsto dall'Art. 19 comma II del CGS.

Laddove si volesse considerare un reclamo in proprio lo stesso deve ugualmente ritenersi infondato in quanto l'inibizione comminata al SARDI deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del comportamento descritto dall'arbitro nel proprio rapporto che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.

Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello dichiara

                                                            INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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