C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo società CANEGRATE CALCIO Camp. Juniores Reg. Fascia A Gir. A gara del 08/02/2020 tra Acc. Vittuone / Canegrate Calcio C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020

Reclamo società CANEGRATE CALCIO Camp. Juniores Reg. Fascia A Gir. A

gara del 08/02/2020 tra Acc. Vittuone / Canegrate Calcio

C.U. n. 35 del CRL datato 13/02/2020

La società CANEGRATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata dal G.S. al calciatore Youness EZZEKRAOUI per 5 Gare per aver offeso e scagliato il pallone verso l'arbitro a fine gara, chiedendo in via preliminare l'assoluzione del giocatore per non aver commesso il fatto trattandosi di erronea identificazione del giocatore ed in subordine, la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:

dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, emerge che il Youness EZZEKRAOUI a fine gara protestava lanciando il pallone verso l'arbitro senza colpirlo, risulta altresì che lo stesso calciatore avrebbe atteso il direttore gara per offenderlo. Questa Corte, tenuto conto delle argomentate difese della reclamante, sentiva ulteriormente a chiarimenti l'arbitro, il quale confermava senza alcun dubbio che il colpevole dei fatti era inequivocabilmente il giocatore nr 7 sig. Youness EZZEKRAOUI.

Questa Corte deve necessariamente tener conto degli elementi a disposizione e della loro fonte di prova; tuttavia, i fatti contestati devono altresì essere analizzati sotto il profilo della condotta che non appare di gravità tale da giustificare la sanzione comminata, ma merita di essere mitigata.

Tanto premesso e ritenuto

RIDUCE

La sanzione comminata a 2 (due) gare effettive nei confronti del giocatore Youness EZZEKRAOUI, si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa se versata.

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