C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 23/01/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2020 CASATESE – PALADINA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 1/2020 CASATESE - PALADINA Dagli atti di gara risulta che al 30' del 2 tempo è stata ammonito il calciatore n. 16 TURRISI LORENZO nato il 26/08/2005 della società CASATESE.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il n 16tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società Casatese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S. nonché l'ammenda di 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 19-02-2020 il Dirigente responsabile della società Casatese signor Pasquale Mainenti
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.