C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/01/2020 – Delibera – GARA: La Spezia calcio – Accademia Pavese Del 11-1-2020

GARA: La Spezia calcio - Accademia Pavese Del 11-1-2020

Con propria deliberazione pubblicata sul CU nº 30 del 16-1-2020, tra le altre decisioni, lo scrivente ha provveduto a squalificare il calciatore Liccardo Gabriele Antoni Capitano della società La Spezia calcio per anni due, vale a dire fino al 13/1/2022 (in osservanza dell'art 35 comma 4 del CGS) per la violenza subita dal direttore di gara da parte di un calciatore della propria società non identificato ( pestone ad un piede come meglio descritto e con le conseguenze riportate nella citata deliberazione). Con la medesima deliberazione ha dato peraltro atto che la citata sanzione avrebbe cessato di avere esecuzione dal momento della individuazione dell'autore della violenza.

La società La Spezia contro la citata deliberazione ha proposto reclamo alla On. Corte Sportiva d'Appello territoriale la quale in data 23-1-2020 ha provveduto a deliberare decidendo (tra l'altro) la trasmissione degli atti a questo ufficio per quanto di competenza. Risulta che, come da nota sottoscritta dal calciatore Martinelli Andrea il medesimo abbia calpestato (nell'ambito di una fase concitata di contestazione) il piede del direttore di gara, seppur a suo dire, inavvertitamente.

Come da deliberazione pubblicata sul CU nº 30 del 16-1-2020 dagli atti di gara risulta che " al 49º del 2º tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore Martinelli Andrea della società La Spezia calcio perché si scagliava con forza contro la sua persona, lo spingeva con entrambe le mani sulla schiena facendogli perdere l'equilibrio e facendolo cadere a terra così provocandogli un "discreto dolore" nel frattempo il citato calciatore gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose venendo perciò allontanato . Tuttavia nel frattempo e prima di rialzarsi l'arbitro avvertiva un violento pestone sul piede destro che gli provocava un forte dolore. L'arbitro è certo che l'autore della violenza è un calciatore della società La Spezia calcio in quanto in quel momento circondato solamente da calciatori di tale società e pur tuttavia non è certo della identità dell'autore di tale violenza.". Per tale motivo il calciatore Martinelli Andrea veniva squalificato per mesi tre, fino al16-4-2020.

Si rileva quindi che tale condotta posta in essere nell'ambito della sopra riportata azione nei confronti del direttore di gara, comporta comunque responsabilità quantomeno per condotta gravemente imprudente.

Poiché è stato quindi individuato il responsabile dell'atto violento che, come da certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e Carlo di Milano, ha provocato all'arbitro (dimesso con prescrizioni e prognosi di 25 giorni) una frattura alla base digitale e micro distacco della falange prossimale del 1 dito del piede destro, di conseguenza in osservanza dell'art 35 comma 4 del CGS occorre dare atto che "la sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto".

Per tali motivi ed impregiudicati gli altri provvedimenti di cui alla sopra citata deliberazione.

PQM

DELIBERA

Di dare atto che, come peraltro accertato dalla Corte Sportiva d'Appello con propria Deliberazione del 23/01/2020 qui trasmessa, la squalifica per anni due, vale a dire fino al 13/1/2022 comminata al calciatore Liccardo Gabriele Antoni Capitano della società La Spezia calcio cessa di avere effetto.

Di squalificare, in aggiunta alla squalifica in atto fino al 16-4-2020, il calciatore Martinelli Andrea della società La Spezia calcio, responsabile del fatto violento a lui attribuito, per ulteriori anni due vale a dire fino al 13-4-2022.

Si conferma che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice d iGiustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016).

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