C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 2/2020 MONVICO A.S.D. – FORNOVO S. GIOVANNI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 2/2020 MONVICO A.S.D. - FORNOVO S. GIOVANNI

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 6-2-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Fornovo San Giovanni.

Dato atto che con mail pec in data 6-2-2020 ore 10,25 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che l’arbitro al 20º del primo tempo ha commesso un errore di natura tecnica in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore battuto dal proprio calciatore nº 10 poiché il pallone deviato dal portiere batteva sulla traversa e tornava in campo dove altro proprio calciatore nº 7 lo colpiva facendolo terminare in rete. Tale rete veniva annullata dall’arbitro in quanto il calciatore nº 7 come affermato dal direttore di gara si trovava in fuorigioco. Pertanto la reclamante contesta la decisione arbitrale ed a sostegno della propria doglianza invia video e chiede la ripetizione della gara.

Va subito precisato che il video (del quale peraltro non si conosce l’autore e la provenienza) non viene ammesso agli atti di gara in quanto il motivo della contesa non rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 61 commi 2 e 6del CGS.

Infatti Art. 61 c, 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione d sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. E comma 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.

Peraltro il direttore di gara sentito in proposito e con supplemento di rapporto in data 8-2-2020 comunica che al 16º del primo tempo ha concesso un calcio di rigore alla società Fornovo battuto da un calciatore di tale società il quale successivamente alla respinta del portiere prende parte attiva all’azione ponendosi (in posizione geografica di fuorigioco) dinnanzi allo stesso ed interferendo col su movimento colla capacità del portiere di intervenire nel momento in cui il suo compagno raggiunto il pallone respinto tirava concludendo in rete.

Va inoltre ricordato che la decisione di annullare la rete è insindacabile dal GS in quanto inappellabile ai sensi della regola 5 punto 2 del regolamento del giuoco del calcio che al secondo capo verso dispone: Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell’arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate., tale disposizione è peraltro ribadita dall’articolo 65 comma 1 lett. b del CGS che a sua volta dispone: I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco..

Inoltre ed in relazione a quanto disposto dall’appena citato articolo 65 del CGS va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25);

La società Monvico con mail non certificata in data 11-2-2020 ore 12,13 ha fatto pervenire proprie controdeduzioni colle quali riportando i fatti come da lei osservati precisa di non conoscere le motivazioni che hanno indotto il direttore di gara ad annullare la rete; segnala che a proprio avviso il video citato dalla controparte non può essere considerato quale prova anche perché: non chiarisce quanto sostenuto dalla società USD Fornovo.

La gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il ricorso pertanto non può essere accolto.

PQM

DELIBERA

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Monvico Fornovo: 3-1.

di addebitate la tassa reclamo, se non versata.

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