C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/02/2020 – Delibera – gara del 2/ 2/2020 CARAVAGGIO SRL – TREVIGLIESE A.S.D.

gara del 2/ 2/2020 CARAVAGGIO SRL - TREVIGLIESE A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 6-2-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Trevigliese.

Dato atto che con mail pec in data 5-2-2020 ore 15,50 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nella gara in oggetto la società Caravaggio ha utilizzato il calciatore Fadigati Mattia in posizione irregolare in quanto espulso nelle gara Vogherese Caravaggio del 26-1-2020. A sostegno della propria affermazione invia copia di parte di una pagina si giornale peraltro non identificabile e copia del foglio notizie rilasciato dal direttore di gara relativo alla gara Vogherese Caravaggio senza peraltro specificare come di tale documento ne sia venuta in possesso.

Peraltro il direttore di gara sentito in proposito e con supplemento di rapporto a mezzo mail in data 5-2-2020 comunica che 2ho erroneamente segnato sul rapportino di gara (foglio notizie) l’espulsione del calciatore nº 11 società Caravaggio signor Fadigati Mattia in quanto da ritenersi giocatore ammonito. Comunicazione comunque data ad entrambe le società dopo la consegna delle copie, a fine gara.:

Dagli atti di gara si evince quanto sostenuto dall’arbitro tanto che sul C.U. n. 34 del 6-2-2020 non compare alcuna sanzione di squalifica a carico del citato calciatore ma solo di ammonizione.

Va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25);

La gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il reclamo pertanto non può essere accolto.

La società Caravaggio non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.

PQM

DELIBERA

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Caravaggio Trevigliese : 2-1.

di addebitate la tassa reclamo, se non versata.

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