C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/02/2020 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 2/2020 REAL MEDA CF – RIVANAZZANESE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 15/ 2/2020 REAL MEDA CF - RIVANAZZANESE

A fine gara a seguito di fatto di giuoco e di decisione tecnica del direttore di gara il tecnico della società Rivanazzanese, signor Bottazzi Paolo avvicinava l'arbitro " dapprima mi stringeva con particolare decisione il braccio sinistro e successivamente si poneva di fronte a me " offendendo il direttore di gara indi " sentendomi turbata da tale comportamento, per la vicinanza di questa persona , lo allontanavo allungando la mano sinistra, il signor Bottazzi mi abbassava la mano, colpendo lievemente la mia mano con la sua e causandomi un arrossamento, che spariva nel giro di qualche minuto ".

Il direttore di gara poteva quindi accedere allo spogliatoio ove spiegava ai dirigenti delle due società la sua decisione tecnica assunta al termine della gara.

Il fatto su indicato, compiuto nei confronti della minore direttrice di gara, riveste senza dubbio il connotato di un comportamento aggressivo seppur di portata non propriamente violenta. Tuttavia tale fatto è posto in atto da persona maggiorenne che riveste nella circostanza la qualifica di tecnico, quindi di responsabile non solo della conduzione di natura tecnica della squadra (peraltro appartenente alla categoria Under 15 quindi formata da calciatrici minorenni) ma (come previsto dai compiti dei tecnici di cui all'art Nº 19 del Regolamento del settore tecnico che tra l'altro dispone: "d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.") della conduzione e formazione morale e sociale delle persone (calciatrici) a lui affidate.

Per tal motivo il tecnico deve, con specchiato esempio, insegnare non solo comportamenti tecnici e le regole del giuoco ma soprattutto deve tramettere e far comprendere l'importanza del rispetto dell'autorità costituita, delle norme e dei principi di Fair Play, di lealtà, correttezza e probità, principi fondamentali di comportamento che tutti i tesserati debbono osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva così come disposto dal Codice di comportamento sportivo del CONI nonché dall'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC..

Riscontrato che nel caso in questione sono state disattese tutte le disposizioni su indicate la sanzione non può che essere esemplare.

PQM

La società Rivanazzanese in particolare (ma anche la società Real Meda se ritiene opportuno) è invitata ad attuare iniziativa volta a render edotti i propri tesserati in ordine ai principi fondamentali di cui all'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva come su indicati; ed inoltre

DELIBERA

Di squalificare il signor Bottazzi Paolo, tecnico della società Rivanazzanese fino al 18-11-2020.

Di comminare alla società Rivanazzanese l'ammenda di Euro 250,00 per il comportamento aggressivo di proprio tesserato a fine gara nei confronti dell'arbitro e perché proprio sostenitore a fine gara minacciava pesantemente l'arbitro e si recava indebitamente all'interno della zona spogliatoi venendo poi allontanato

 

 

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