C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – gara del 14/ 2/2020 FORZA E CORAGGIO – IPPOGRIFO MILANO EST

gara del 14/ 2/2020 FORZA E CORAGGIO - IPPOGRIFO MILANO EST Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 20-2-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Ippogrifo.

Dato atto che con mail pec in data 20-2-2020 ore 14,26 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nella gara in oggetto la società Forza e Coraggio ha utilizzato il calciatore Defraia Andrea in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione come da CU nº 34 del 6-2-2020.

Dagli atti di gara si evince che il calciatore ha partecipato alla gara in oggetto.

La società Forza e Coraggio con nota email in data 21/02/2020 ore 14,24 fa presente che "causa dell'ammonizione rimediata nella gara del 31/01/2020 avrebbe ricevuto una giornata di squalifica decideva già prima della pubblicazione del Comunicato…. di non convocare il calciatore per la gara del 06/02/2020 (disputatasi tra l'altro a comunicato già pubblicato) in maniera di scontare la squalifica pertanto il calciatore in questione disputava regolarmente la gara del 14/02/2020".

Tuttavia a seguito di verifica degli atti d'ufficio si riscontra un errore materiale nel calcolo delle ammonizioni attribuite al calciatore Defraia Andrea matricola 4649839: infatti con riferimento alla gara del 24-1-2020, dagli atti di gara risulta che è stato ammonito il calcatore Defraia Enrico (prima ammonizione) e non il calciatore Defraia Andrea ( il quale risulta precedentemente ammonito per tre volte nelle gare del 4-10-2019; del 29-11-2019 e del 13-12-2019) pertanto l'ammonizione riportata nella gara del 31-1-2020 non è la quinta bensì la quarta e per tali motivi non avrebbe dovuto essere squalificato.

Per i motivi su indicati e verificato l'errore materiale di questi uffici si ritiene equo secondo i principi di giustizia sostanziale assumere decisioni come di seguito riportate.

PQM

DELIBERA

Di omologare il risultato della gara conseguito sul campo Forza e Coraggio - Ippogrifo Milano est 10-6.

Di rettificare come segue le ammonizioni ai calciatori della società Forza e Coraggio: Defraia Enrico matricola 4979526 prima ammonizione; Defraia Andrea matricola 4649839 quarta ammonizione Diffida.

si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it