C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – gara del 16/ 2/2020 FANFULLA – ALCIONE MILANO SSD A RL

gara del 16/ 2/2020 FANFULLA - ALCIONE MILANO SSD A RL

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 20.2.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Alcione Milano.

Dato atto che con mail pec in data 20-2-2020 ore 15,49 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col reclamo, regolarmente presentato, la società Alcione Milano (mentre col preannuncio chiede il rilascio degli atti di gara) afferma che l'Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico in quanto al minuto 37º del 2º tempo ammoniva il calciatore della società Fanfulla Michiante Andrea tuttavia non si accorgeva che si trattava della seconda ammonizione e consentiva che il medesimo calciatore venisse sostituito provvedendo solamente dopo alcuni minuti ad espellerlo dalla panchina come da segnalazione del capitano della società reclamante.

Pertanto chiede la ripetizione della gara.

Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto inviato dall'Arbitro con il quale, confermando sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sul punto, ha ammesso di aver commesso un errore tecnico non espellendo il calciatore immediatamente dopo la seconda ammonizione e consentendo la sua sostituzione e la continuazione della gara alla società Fanfulla con undici calciatori.

Dato atto che la società Fanfulla non ha inviato controdeduzioni.

Rilevato quindi che la gara si è conclusa irregolarmente.

In accoglimento del reclamo proposto.

Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

a) di disporre la ripetizione della gara Fanfulla - Alcione Milano a cura del C.R.L.

b) di accreditare a favore della ricorrente la tassa reclamo, se versata.

 

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