C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/02/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 dicembre 2019 a carico di TARQUINIO RICCARDO, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS ed Art. 43, commi 1 e 6 CGS, per aver consentito l’utilizzo dal calciatore BESCAPE’ Andrea nella gara di Campionato di Promozione Girone A dell’8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare; AS VIGHIGNOLO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6, comma 1, CGS alle condotte di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 dicembre 2019 a carico di

TARQUINIO RICCARDO, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS e Art. 19 CGS ed Art. 43, commi 1 e 6 CGS, per aver consentito l'utilizzo dal calciatore BESCAPE' Andrea nella gara di Campionato di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare;

AS VIGHIGNOLO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art.  6, comma 1, CGS alle condotte di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, letti gli atti e le memorie depositate,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 30 gennaio 2020, i deferiti hanno eccepito in via preliminare il mancato esercizio del diritto di difesa nel procedimento svoltosi avanti la Procura Federale che ha portato al deferimento in quanto, nonostante avessero richiesto di essere sentiti così come previsto dall'Art. 123 CGS, la Procura Federale ha disposto il deferimento, senza ascoltarli;

- rilevato che il rappresentante della Procura chiedeva di condannare il sig. TARQUINIO RICCARDO a trenta giorni di inibizione e la società AS VIGHIGNOLO ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione stagione sportiva 2019/2020, nonchè all'ammenda di Euro 300,00, chiedendo altresì il rigetto delle eccezioni preliminari;

- rilevato che i deferiti hanno insistito nella richiesta di improcedibilità del giudizio per mancato esercizio del diritto di difesa ed in ogni caso il minimo delle sanzioni, tendendo in adeguata considerazione le circostanze attenuanti;

OSSERVA

l'eccezione preliminare sollevata dai deferiti merita di essere accolta in quanto in applicazione del disposto di cui all'Art. 123 CGS, la Procura Federale era tenuta a sentire i deferiti che avevano fatto espressa richiesta.

La violazione del disposto di cui all'Art. 123 CGS comporta un “vitio in procedendo” che determina de plano il rinvio degli atti alla Procura Federale, affinchè ai sensi dell'Art. 123 CGS consenta ai deferiti l'esercizio del diritto di difesa in quella sede.

PQM

rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza e manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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