C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 14 gennaio 2020 a carico di GUIRRERI Manuel, calciatore della ASD TRESCORE, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF per aver autorizzato il proprio genitore ad apporre la propria firma il 19.8.2019 su una richiesta di tesseramento in favore dell’ASD ORATORIO CALVENZANO e per avere in data 25.8.2019 presentato un’ulteriore richiesta di tesseramento in favore dell’ASD TRESCORE, senza che la precedente pratica fosse stata annullata, nonostante vi fosse un accordo tra le due società per far giocare il calciatore per la ASD TRESCORE; GUSMINI Giacomo, Presidente della ASD ORATORIO CALVENZIANO, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione; GUSMINI Roberto, tesserato per il ASD ORATORIO CALVENZANO, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione; GUIRRERI Moris, allenatore della ASD ORATORIO CALVENZANO, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto avrebbe apposto una firma apocrifa sulla richiesta di tesseramento del figlio Manuel, per la ASD Oratorio Calvenzano, seppur con l’autorizzazione dello stesso; FAVALLI Paolo Rosolo, vice presidente della ASD TRESCORE, per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione; ASD ORATORIO CALVENZANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati. ASD TRESCORE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Vice Presidente e dai propri tesserati.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 14 gennaio 2020 a carico di

GUIRRERI Manuel, calciatore della ASD TRESCORE,  per violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2,  del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF per aver autorizzato il proprio genitore ad apporre la propria firma il 19.8.2019 su una richiesta di tesseramento in favore dell’ASD ORATORIO CALVENZANO e per avere in data 25.8.2019 presentato un’ulteriore richiesta di tesseramento in favore dell’ASD TRESCORE, senza che la precedente pratica fosse stata annullata, nonostante vi fosse un accordo tra le due società per far giocare il calciatore per la ASD TRESCORE;

GUSMINI Giacomo, Presidente della ASD ORATORIO CALVENZIANO, per    violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione;

GUSMINI Roberto, tesserato per il ASD ORATORIO CALVENZANO, per    violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione;

GUIRRERI Moris, allenatore della ASD ORATORIO CALVENZANO, per    violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto avrebbe apposto una firma apocrifa sulla richiesta di tesseramento del figlio Manuel, per la ASD Oratorio Calvenzano, seppur con l’autorizzazione dello stesso;

FAVALLI Paolo Rosolo, vice presidente della ASD TRESCORE, per    violazione dell’Art.4, comma 1 ed Art. 32, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 40 NOIF in quanto, al fine di aggirare la normativa vigente in materia di trasferimento temporaneo, si accordava con la ASD Trescore per tesserare il calciatore per quest’ultima con il rientro del calciatore a fine stagione;

ASD ORATORIO CALVENZANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

ASD TRESCORE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Vice Presidente e dai propri tesserati.

 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 20.02.2020, il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a

GUIRRERI Manuel, mesi due di squalifica;

GUSMINI Giacomo, mesi tre di inibizione;

GUSMINI Roberto, FAVALLI Paolo Rosolo, GUIRRERI Moris mesi tre di inibizione;

ASD ORATORIO CALVENZANO ed ASD TRESCORE tre punti di penalizzazione ed Euro 1.500,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti chiedevano di essere assolti;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il primo tesseramento del calciatore GUIRRERI Manuel presentato in data 19.8.2019 per la ASD ORATORIO CALVENZANO era errato tanto che nel sistema dei tesseramenti della FIGC compariva come tale.

Il secondo tesseramento richiesto e datato 25.8.2019 – ma non sicuramente presentato in tale data visto che il 25.8.2019 era domenica - è risultato corretto e ciò in quanto il calciatore ben poteva essere tesserato per la ASD TRESCORE.

In ogni caso il primo tesseramento è stato annullato con effetto dalla sua presentazione seppur tale richiesta sia stata presentata martedì 27 agosto 2019. Peraltro, tali operazioni burocratiche/amministrative sono avvenute nel periodo feriale e di chiusura degli uffici della FIGC.

Non si ravvisa in tale comportamento un intento fraudolento tra le due società, considerato che la scrittura privata per il rientro del calciatore alla ASD ORATORIO CALVENZANO a fine stagione, non è stata mai celata dalla due società e dal calciatore e che la Procura non porta alcuna motivazione circa la nullità di tale accordo.

Ne consegue che i deferiti devono essere mandati assolti.

Tenuto conto dei parametri utilizzati da codesto Tribunale ed in uniformità degli stessi, tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

assolve

i deferiti GUIRRERI Manuel, GUSMINI Giacomo, GUSMINI Roberto, FAVALLI Paolo Rosolo, GUIRRERI Moris, ASD ORATORIO CALVENZANO ed ASD TRESCORE.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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