C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 dicembre 2019 a carico di CULLHAJ ALTIN, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, in relazione all’Art. 40 comma 6 NOIF in quanto i suoi genitori avrebbero sottoscritto una dichiarazione non veritiera circa il non tesseramento del calciatore per una Federazione estera che è stata consegnata alla società AC VALTROMPIA per il tesseramento dello stesso calciatore. AC VALTROMPIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal CULLHAJ ALTIN.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 dicembre 2019 a carico di

CULLHAJ ALTIN, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, in relazione all’Art. 40 comma 6 NOIF in quanto i suoi genitori avrebbero sottoscritto una dichiarazione non veritiera circa il non tesseramento del calciatore per una Federazione estera che è stata consegnata alla società AC VALTROMPIA per il tesseramento dello stesso calciatore.

AC VALTROMPIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal CULLHAJ ALTIN.

 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 20.02.2020, nessuno è comparso nonostante regolare convocazione;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a CULLHAJ ALTIN mesi sei di squalifica e alla Società AC VALTROMPIA Euro 500,00 di ammenda

Osserva

Il deferito CULLHAJ ALTIN è un giovane di anni 13, essendo nato il 5.3.2006, il quale peraltro non ha sottoscritto la dichiarazione in questione e vista anche la giovane età non poteva nemmeno aver contezza di siffatta dichiarazione.

Per quanto concerne la società deferita AC VALTROMPIA, deferita per responsabilità oggettiva, si deve rilevare come la falsa dichiarazione rilasciata dai genitori del giovane calciatore sia avvenuta in un momento antecedente il tesseramento dello stesso e nell’assoluta impossibilità da parte della società stessa di poter effettuar qualsivoglia verifica; pertanto non poteva far altro che prendere atto di quanto contenuto nella predetta dichiarazione.

Si deve quindi mandare assolti i deferiti.

Tenuto conto dei parametri utilizzati da codesto Tribunale ed in uniformità degli stessi, tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

assolve

CULLHAJ ALTIN e la società AC VALTROMPIA.

 Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it