C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 11/06/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di SPREAFICO Roberto, all’epoca dei fatti Presidente della ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l’impossibilità di confermare l’iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all’altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico BONFANTI Roberto all’epoca dei fatti Dirigente coordinatore della attività di base della società ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l’impossibilità di confermare l’iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all’altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico ACD BRIANZA CERNUSCO MERATE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS commi 1 e 2 in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27 gennaio 2020 a carico di

SPREAFICO Roberto, all'epoca dei fatti Presidente della ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l'impossibilità di confermare l'iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico

BONFANTI Roberto all'epoca dei fatti Dirigente coordinatore della attività di base della società ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato al giovane Giumelli l'impossibilità di confermare l'iscrizione -tesseramento, in quanto non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico

ACD BRIANZA CERNUSCO MERATE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6  CGS commi 1 e 2 in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.

 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 5 marzo 2020, sono comparsi il rappresentante della Procura, i sigg. SPREAFICO ROBERTO, BONFANTI ROBERTO, nonché la società ACD Brianza Cernusco Merate, rappresentati dall'avv. Massimo Tebaldi, in sostituzione dell'avv. Matteo Notaro;

- il rappresentante della Procura chiede di comminare le seguenti sanzioni:

SPREAFICO ROBERTO 24 mesi di inibizione

BONFANTI ROBERTO, 30 mesi di inibizione

ACD Brianza Cernusco Merate, € 1,000,00 di ammenda

- i deferiti si riportano alle memorie depositate, insistendo nelle relative istanze e conclusioni, nonché chiedono di essere assolti per non aver commesso il fatto

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provato che al calciatore Giumelli Mattia sia stato effettivamente riferito di non tesserarsi per la stagione sportiva 2019/2020, per la società ACD Brianza Cernusco Merate.

Tuttavia, non risulta provato che il mancato tesseramento del giocatore Giumelli Mattia per la Stagione Sportiva 2019/2020, sia dipeso dalla sottoposizione del giocatore, di appena 9 anni, ad una vera e propria procedura di selezione, diretta principalmente a preservare il livello qualitativo degli altri componenti della squadra.

Per tali ragioni, sussistono fondate ragioni per assolvere i deferiti.

 

Il Tribunale Federale Territoriale

ASSOLVE

SPREAFICO ROBERTO, BONFANTI ROBERTO e la società ACD Brianza Cernusco Merate dalle contestazioni loro ascritte.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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